Sentenza n. 397/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'esecuzione alla sentenza n. 5/2025 del Tribunale di Fermo, Sezione Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Fermo, Sezione Lavoro, n. 5/2025, relativa all'assegnazione di somme per il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l'inadempimento dell'Amministrazione all'obbligo, sancito dalla sentenza del Tribunale di Fermo, di assegnarle le somme spettanti per gli anni scolastici riconosciuti in giudizio, oltre alle spese di lite. La sentenza, regolarmente notificata, era passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. L'Amministrazione si è costituita solo formalmente e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile e fondato, rilevando l'inottemperanza al giudicato e l'assenza di ragioni contrarie opposte dall'Amministrazione. Ha ordinato all'Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Fermo, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale perdurante inerzia ha nominato quale commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prevedendo che il commissario operi su istanza del creditore dopo la scadenza del termine e concluda l'incarico entro i successivi 120 giorni, adottando gli atti necessari all'adempimento anche tramite funzionario delegato e con il supporto delle strutture amministrative competenti. Il Ministero e l'Ufficio scolastico sono stati condannati alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La sentenza del giudice del lavoro aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto al beneficio previsto da tale disposizione e aveva condannato l'Amministrazione all'assegnazione delle somme spettanti.
art. 14 d.l. 669/1996
Il ricorso di ottemperanza è stato ritenuto procedibile perché era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione prima della proposizione del ricorso.
art. 93 c.p.c.
Richiamato quale fondamento della distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
art. 39 c.p.a.
Richiamato, insieme all'art. 93 c.p.c., per la distrazione delle spese del giudizio di ottemperanza a favore dei difensori antistatari.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è procedibile quando, dopo la notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
- La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosca somme dovute da un'amministrazione integra inottemperanza e impone all'amministrazione di dare esecuzione integrale al titolo, salvo le somme già corrisposte.
- In presenza di una costituzione meramente formale dell'amministrazione, che non contesti la spettanza e l'azionabilità della pretesa, il giudice dell'ottemperanza può accogliere il ricorso sulla base dell'accertata mancata esecuzione del giudicato.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a intervenire, su istanza del creditore, in caso di inutile decorso del termine.
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