Sentenza del 11/07/2017 n. 4708 - Comm. Trib. Prov. Milano
Iva - Fatture per operazioni inesistenti - Detraibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa detrazione IVA non può essere riconosciuta quando il contribuente non dimostri di essere estraneo alla frode e di non aver potuto conoscerla con l'ordinaria diligenza professionale. La mera regolarità formale delle fatture non è sufficiente: l'utilizzatore deve fornire elementi concreti idonei a escludere la propria consapevolezza o conoscibilità della frode.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la detrazione dell'IVA assolta su fatture relative a operazioni inesistenti. L'utilizzatore delle fatture deve dimostrare non solo l'esistenza formale dei documenti, ma anche di non aver potuto conoscere, usando la diligenza esigibile da un operatore accorto in relazione alle circostanze concrete, che le operazioni si inserivano in una frode. In particolare, deve provare di non essersi trovato in una situazione oggettiva di conoscibilità delle operazioni pregresse e del meccanismo fraudolento.
Norme richiamate
Principi in materia di detrazione IVA e operazioni inesistenti
Il diritto alla detrazione IVA è negato quando il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando la diligenza esigibile da un operatore accorto, che l'operazione si inseriva in una frode.
Principio dell'onere della prova a carico del contribuente
Il contribuente che invoca la detrazione deve dimostrare di non aver potuto conoscere la frode e di non trovarsi in una situazione oggettiva di conoscibilità delle operazioni pregresse fraudolente.
Massime di principio
- La presenza di una fattura formalmente corretta non garantisce, da sola, il diritto alla detrazione IVA se l'operazione è inesistente o inserita in una frode.
- In presenza di indizi di irregolarità nella catena commerciale, il contribuente deve adottare controlli e verifiche coerenti con la diligenza di un operatore professionale.
- Il contribuente deve documentare la propria buona fede e l'effettiva esecuzione dell'operazione, conservando elementi quali contratti, ordini, pagamenti tracciabili, documenti di trasporto e verifiche sulla controparte.
- La valutazione della conoscibilità della frode dipende dalle circostanze concrete, tra cui anomalie nei prezzi, nella documentazione, nei pagamenti, nella struttura della controparte e nella sequenza delle operazioni.
- L'Amministrazione finanziaria deve evidenziare gli elementi oggettivi della frode o della sua conoscibilità; una volta emersi tali elementi, spetta al contribuente dimostrare di aver agito con la necessaria diligenza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 11 lug 2017Sentenza del 11/07/2017 n. 394 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 11 lug 2017Sentenza del 11/07/2017 n. 667 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 11 lug 2017Sentenza del 11/07/2017 n. 669 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 11 lug 2017Sentenza del 11/07/2017 n. 672 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 11 lug 2017Sentenza del 11/07/2017 n. 684 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 11 lug 2017Sentenza del 11/07/2017 n. 686 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →