Sentenza n. 72/2026 - Milano, Sezione 2
per l'esecuzione della Sentenza n. 4291/2023 del 08.01.2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata il 08.01.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto euro 500,00 per carta docente relativa all'anno scolastico 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 4291/2023, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione, aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 500,00, oltre alle spese legali, e che il pagamento non era stato eseguito. Ha chiesto l'ordine di conformazione al giudicato, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni statali in forza di titoli esecutivi.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'inottemperanza dell'Amministrazione al giudicato. Ha ordinato al Ministero di pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme riconosciute dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese di esame, copia e notificazione che trovino titolo nella sentenza, oltre agli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso nei limiti previsti dalla legge. Il giudice ha precisato che i conteggi prodotti dal creditore non vincolano definitivamente l'Amministrazione, la quale deve verificare capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi secondo il titolo e gli artt. 1282 e seguenti c.c.; ha inoltre escluso dal pagamento le somme richieste a titolo di penalità di mora. È stato nominato, per l'ipotesi di ulteriore inerzia, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, con incarico da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire entro i successivi 120 giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
È stato invocato dal ricorrente per la fissazione di somme dovute per ogni ritardo nell'esecuzione; il TAR non ha riconosciuto tali somme nella concreta liquidazione.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo a favore delle amministrazioni statali prima dell'avvio dell'azione esecutiva per il recupero coattivo di somme di denaro; nel caso concreto il termine era decorso.
artt. 1282 e seguenti c.c.
Impongono di determinare capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi secondo i parametri del titolo e della legge; i conteggi del creditore non sono vincolanti per l'Amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento processuale della regolazione e della distrazione delle spese nel giudizio amministrativo.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per l'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- L'ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che imponga a un'amministrazione il pagamento di una somma di denaro, quando il termine dilatorio previsto per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche sia decorso senza pagamento.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice non determina costitutivamente un nuovo diritto di credito, ma assicura il soddisfacimento del diritto risultante dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali.
- L'importo indicato dal creditore nel ricorso per ottemperanza non vincola definitivamente l'amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi; tali componenti devono essere verificate in base al titolo esecutivo e alla disciplina legale applicabile, inclusi misura e decorrenza degli interessi.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
- Quando l'inadempimento dell'amministrazione è già sussistente al momento della proposizione del ricorso per ottemperanza, l'amministrazione deve essere condannata alle spese del giudizio, anche se l'attività richiesta presenta carattere minimo e standardizzato.
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