Sentenza del 30/10/2015 n. 3775 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
art. 20 d. lgs n. 546 del 1992 - proposizione del ricorso - notifica - spedizione a mezzo posta privata - inesistenza - consegue inammissibilità del ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notificazione del ricorso è stata dichiarata inesistente e, non essendo stata validamente instaurata la controversia, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. L'irregolarità non viene trattata come una semplice nullità sanabile, poiché manca un'attività notificatoria riconducibile al procedimento legalmente previsto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso è stato notificato mediante un'agenzia di posta privata anziché tramite il servizio postale riservato all'Amministrazione postale. L'art. 20 del d.lgs. n. 546/1992 richiama il procedimento di notificazione previsto dagli artt. 137 e seguenti c.p.c. e, tramite l'art. 16 dello stesso decreto, consente anche la notificazione secondo la legge n. 890/1992. Tale disciplina attribuisce all'Amministrazione postale tutti gli adempimenti essenziali, dall'accettazione alla consegna e alla restituzione dell'avviso di ricevimento. La notificazione eseguita da un operatore privato è stata quindi ritenuta inesistente.
Norme richiamate
Art. 20 del d.lgs. n. 546/1992
Il ricorso è proposto mediante notificazione secondo le modalità previste dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile.
La proposizione del ricorso tributario richiede una notificazione effettuata secondo modalità legalmente riconosciute; il rispetto della forma notificatoria è condizione per l'ammissibilità del ricorso.
Art. 16 del d.lgs. n. 546/1992
Consente il ricorso alle modalità di notificazione previste dalla legge n. 890/1992, relative alla notificazione degli atti a mezzo posta.
Legge n. 890/1992
Riserva all'Amministrazione postale gli adempimenti del procedimento di notificazione a mezzo posta, inclusi accettazione, recapito e formazione dell'avviso di ricevimento.
Art. 29 del d.P.R. n. 156/1973 (Codice postale)
È richiamato quale fondamento della riserva del servizio postale pubblico per le attività proprie della notificazione a mezzo posta.
Cassazione civile, sez. I, n. 20440 del 21 settembre 2006
Ha ritenuto inesistente la notificazione di un ricorso effettuata tramite un'agenzia di posta privata, con conseguente inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando la legge richiama una procedura notificatoria tipica, è necessario utilizzare il soggetto e le modalità espressamente previsti dalla disciplina applicabile.
- La spedizione tramite un operatore di posta privata non equivale automaticamente alla notificazione a mezzo del servizio postale pubblico previsto dalla legge n. 890/1992.
- Se manca del tutto una notificazione riconducibile al modello legale, il vizio può essere qualificato come inesistenza e comportare l'inammissibilità dell'impugnazione, senza possibilità di sanatoria.
- Prima di notificare un ricorso o un'impugnazione occorre verificare sia il termine processuale sia il canale notificatorio ammesso, conservando la documentazione ufficiale di accettazione e ricezione.
- La regola va verificata alla luce della normativa e della giurisprudenza vigenti al momento della notifica, poiché successive modifiche legislative o pronunce possono incidere sull'ammissibilità di modalità telematiche o tramite operatori autorizzati.
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