Sentenza del 12/05/2017 n. 11864 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato, ai fini dell'imposta di registro, il valore del terreno da 250.000 euro a 477.500 euro e aveva utilizzato tale maggior valore per calcolare una maggiore plusvalenza imponibile ai fini IRPEF, pari a 184.952 euro, oltre interessi e sanzioni. La contribuente contestava che il solo valore accertato ai fini dell'imposta di registro potesse dimostrare l'esistenza di un corrispettivo di vendita superiore a quello dichiarato nell'atto. Deduceva inoltre la violazione delle norme sulla determinazione delle plusvalenze, sull'onere della prova e sulle presunzioni, nonché il mancato riconoscimento di elementi probatori contrari.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della contribuente, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso direttamente nel merito, accogliendo il ricorso introduttivo contro l'avviso di accertamento. Ha stabilito che, alla luce dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 147/2015, qualificato come norma di interpretazione autentica e quindi applicabile retroattivamente, il maggior corrispettivo ai fini IRPEF non può essere presunto soltanto sulla base del maggior valore accertato o definito ai fini dell'imposta di registro. Poiché l'accertamento era fondato esclusivamente sulla differenza tra il prezzo dichiarato e il valore determinato ai fini dell'imposta di registro, l'avviso è risultato illegittimo. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 67 e 68
L'art. 68 disciplina la determinazione della plusvalenza immobiliare.
Il valore accertato ai fini dell'imposta di registro non può, da solo, essere considerato il maggior corrispettivo effettivamente percepito dal venditore ai fini IRPEF.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7
La questione relativa alla valenza probatoria della dichiarazione resa dalla comproprietaria è stata dichiarata assorbita in seguito all'accoglimento del primo motivo.
D.Lgs. n. 147/2015, art. 5, comma 3
In caso di cessione di immobili, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali.
La norma, qualificata come interpretazione autentica, ha efficacia retroattiva e impedisce di fondare automaticamente l'accertamento della plusvalenza IRPEF sul solo maggior valore attribuito all'immobile ai fini delle imposte indirette.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2
La qualificazione della disposizione come norma di interpretazione autentica ne giustifica l'applicazione anche a vicende anteriori alla sua entrata in vigore.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, comma 2
Il valore venale accertato ai fini dell'imposta di registro può rilevare per tale imposta, ma non costituisce automaticamente prova del maggiore prezzo realmente percepito ai fini IRPEF.
Codice civile, artt. 2697, 2727 e 2729
L'Amministrazione deve fornire elementi probatori idonei a dimostrare l'effettivo maggior corrispettivo; la presunzione deve fondarsi su indizi gravi, precisi e concordanti e non può derivare esclusivamente dal valore fiscale accertato per un'altra imposta.
Massime di principio
- Il maggior valore di un immobile determinato ai fini dell'imposta di registro non dimostra automaticamente che il venditore abbia effettivamente incassato un prezzo superiore a quello dichiarato ai fini IRPEF.
- Per accertare una maggiore plusvalenza immobiliare, l'Amministrazione deve fornire ulteriori elementi probatori concreti e coerenti sull'esistenza e sull'ammontare del maggior corrispettivo.
- La regola secondo cui il valore venale accertato ai fini dell'imposta di registro costituiva, salvo prova contraria del contribuente, prova presuntiva del maggior prezzo non è applicabile dopo l'interpretazione autentica introdotta dal D.Lgs. n. 147/2015, neppure per cessioni anteriori.
- In una situazione analoga, l'accertamento IRPEF basato esclusivamente sulla divergenza tra prezzo dichiarato e valore accertato ai fini dell'imposta di registro può essere contestato per carenza di prova del maggior corrispettivo.
- La pronuncia non esclude in assoluto un accertamento di maggiore plusvalenza: l'Ufficio può procedere se dispone di elementi autonomi, come pagamenti non dichiarati, documentazione contrattuale, movimentazioni finanziarie o altri indizi gravi, precisi e concordanti.
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