Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 114/2026 - Palermo, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Termini Imerese n.1517/24, pubblicata il 31.12.2024 – R.G. 4085/23, e notificata il 09.01.2025;

Giustizia amministrativa202501720

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 1517/2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

È stato proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 1517/2024, pubblicata il 31 dicembre 2024 e notificata il 9 gennaio 2025, nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e dell'Ufficio I dell'Ambito Territoriale di Palermo. Dal testo non emergono ulteriori motivi di censura né il contenuto delle statuizioni da eseguire. Il TAR ha rilevato la necessità di acquisire la copia digitale del titolo esecutivo con attestazione del passaggio in giudicato e con attestazione di conformità mediante asseverazione.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando alla parte ricorrente di depositare entro venti giorni dalla comunicazione del deposito dell'ordinanza la copia digitale del titolo esecutivo, corredata dall'attestazione del passaggio in giudicato e dalla necessaria attestazione di conformità mediante asseverazione. La richiesta è stata ricondotta agli artt. 22, comma 2, d.lgs. 82/2005 e 136, comma 2-ter, c.p.a. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 12 marzo 2026.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 2, d.lgs. 82/2005

    corredata dalla necessaria attestazione di conformità mediante l'asseverazione di cui all’art. 22, co. 2, del d. lgs. n. 82/2005

    La copia digitale del titolo esecutivo deve essere corredata dall'attestazione di conformità mediante asseverazione.

  • art. 136, comma 2-ter, c.p.a.

    ai sensi di quanto disposto dall’art. 136, co. 2 ter, cod. proc. amm.

    La disposizione è richiamata quale base dell'obbligo di deposito telematico e di attestazione di conformità del titolo esecutivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando la documentazione depositata non contiene il titolo esecutivo in copia digitale corredata dall'attestazione del passaggio in giudicato e dall'attestazione di conformità mediante asseverazione, il giudice può disporre un incombente istruttorio, assegnando alla parte istante un termine per integrare la documentazione prima della decisione.
  • La trattazione del giudizio di ottemperanza può essere rinviata a una successiva camera di consiglio per consentire il deposito della documentazione necessaria a verificare l'esistenza e l'esecutività del titolo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.