Cassazione Penale, Ordinanza n. 40507/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Genova che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Imperia per il reato di guida senza patente commesso in Taggia il 21 aprile 2022. I motivi di ricorso riguardavano: 1) la dedotta violazione di legge sul riconoscimento della recidiva nel biennio, sostenendo che il presupposto non fosse integrato; 2) il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; 3) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; 4) il trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo o comunque non adeguatamente motivato. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la precedente violazione amministrativa non potesse essere valorizzata nei termini indicati dalla Corte di merito, che il fatto dovesse essere considerato tenue e che la pena dovesse essere più favorevole.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché mera riproposizione di una censura già esaminata e respinta dai giudici di merito, i quali avevano correttamente affermato che, ai fini della recidiva nel biennio prevista dall'art. 116 C.d.S., è sufficiente una precedente violazione amministrativa divenuta definitiva e che il biennio va calcolato con riguardo alla data di commissione dell'illecito, non a quella di definitività dell'accertamento. Anche il secondo motivo è stato dichiarato non consentito, in quanto reiterativo, ed è stato ribadito che la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, reato a condotta reiterata, la cui rilevanza penale scatta solo in presenza della recidiva nel biennio. I motivi sul diniego delle attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio sono stati ritenuti non consentiti perché attinenti alla discrezionalità del giudice di merito e sorretti da motivazione non manifestamente illogica. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 116 C.d.S.
La guida senza patente assume rilevanza penale, ai sensi del comma 15, nel solo caso di recidiva nel biennio; ai fini di tale recidiva basta una precedente violazione amministrativa divenuta definitiva e il biennio si calcola dalla data di commissione dell'illecito.
art. 133 c.p.
La graduazione della pena e la valutazione delle circostanze soggettive e oggettive rilevano nella discrezionalità del giudice di merito; la motivazione è sufficiente se richiama i criteri legali, la gravità del reato o la capacità a delinquere.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se sorretto da motivazione non contraddittoria che valorizzi elementi decisivi, anche solo i precedenti penali o l'assenza di elementi positivi.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, qualificata come reato a condotta reiterata.
art. 116, comma 15, cod. strada
La condotta integra reato solo in presenza della recidiva nel biennio; la precedente violazione amministrativa definitiva è il presupposto per l'integrazione della fattispecie penale.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono consentite censure che si limitino a riproporre questioni già esaminate e respinte in modo logico e coerente dal giudice di merito.
- Per l'integrazione della recidiva nel biennio prevista dalla disciplina della guida senza patente è sufficiente l'accertamento di una precedente violazione amministrativa divenuta definitiva; il termine biennale va riferito alla data di commissione del nuovo illecito e non alla data di irrevocabilità del precedente accertamento.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente quando la fattispecie è strutturata come reato a condotta reiterata e la rilevanza penale è ancorata alla recidiva nel biennio.
- Il giudizio sulle attenuanti generiche e sulla misura della pena appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo se la motivazione manca, è illogica o omette di considerare gli elementi decisivi.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sui precedenti penali e sulla mancanza di elementi positivi, senza che il giudice debba confutare puntualmente ogni argomento difensivo.
- La pena è sufficientemente motivata quando il giudice richiami i parametri dell'art. 133 c.p. e la sanzione non si discosti in modo macroscopico dalla media edittale.
Come è indicizzato
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