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Ordinanza

Ordinanza n. 2463/2026 - Catania, Sezione 2

per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1344/2024 in data 3 giugno 2024;

Giustizia amministrativa202501548

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1344/2024, nonostante la precedente sentenza del TAR che aveva ordinato l'esecuzione e nominato un commissario ad acta

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza lamentando la perdurante mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1344/2024. Il TAR, con sentenza n. 3152/2025, aveva già ordinato al Comune di dare esecuzione al giudicato e nominato quale commissario ad acta il Segretario generale del Comune. Dopo la notificazione della sentenza al Comune il 7 novembre 2025, la ricorrente ha chiesto l'insediamento del commissario il 19 gennaio 2026 e ha reiterato la richiesta il 3 giugno 2026, senza ricevere riscontro. Con istanza del 3 luglio 2026 ha quindi rappresentato la persistente inerzia e chiesto l'adozione dei provvedimenti necessari, anche mediante la sostituzione del commissario ad acta.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso sull'eventuale sostituzione del commissario ad acta. Ha ritenuto necessario acquisire preliminarmente dal Segretario generale del Comune, nella qualità di commissario ad acta, una relazione sullo stato dell'esecuzione e sulle ragioni del mancato riscontro alle istanze della ricorrente. Il commissario dovrà depositare entro venti giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza una relazione indicante: le attività eventualmente compiute per l'insediamento e l'esecuzione del giudicato; le ragioni del mancato riscontro alle istanze del 19 gennaio e del 3 giugno 2026; gli adempimenti ancora necessari e i tempi previsti per completarli; eventuali impedimenti, con la relativa documentazione. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 5 novembre 2026.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, prima di disporre la sostituzione del commissario ad acta, il giudice può acquisire una relazione sullo stato dell'esecuzione, sulle attività svolte, sulle ragioni dell'inerzia e sugli adempimenti ancora necessari.
  • Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione del giudicato è tenuto a fornire al giudice dell'ottemperanza una relazione documentata sulle attività compiute, sugli impedimenti incontrati e sui tempi previsti per il completamento degli adempimenti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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