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Sentenza

Sentenza del 17/01/2022 n. 317 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

soccombenza virtuale - cessazione materia del contendere - condanna alle spese.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

dichiarazione di cessazione della materia del contendere; la questione principale riguarda la determinazione delle spese di giudizio nonostante la cessazione del processo e l'applicazione del principio della soccombenza virtuale: il giudice deve individuare, mediante valutazione della normale probabilità di accoglimento della domanda (criteri di verosimiglianza o sommario esame del merito), quale parte sarebbe risultata soccombente e decidere sulle spese, ovvero disporre compensazione se ricorrono i presupposti di legge. Si afferma inoltre che la condanna alle spese non è sanzione né risarcimento, ma conseguenza oggettiva della soccombenza, e che non può fondarsi unicamente sul contegno processuale di una parte.

La decisione

il giudice, pur dichiarando la cessazione della materia del contendere, è tenuto a decidere sulle spese in base alla soccombenza virtuale: ha valutato la probabilità di accoglimento delle pretese e ha individuato la parte virtualmente soccombente; ha disposto la condanna al rimborso delle spese a carico della parte ritenuta soccombente ovvero, se le condizioni previste dalla legge si verificano, ha disposto la compensazione. È esclusa una regolazione delle spese basata unicamente sul comportamento processuale delle parti.

Norme richiamate

  • Cass. ord. n. 23618/2017

    riconosce l'obbligo del giudice di decidere sulle spese anche in caso di cessazione della materia del contendere e conferma l'uso della soccombenza virtuale valutata con criteri di verosimiglianza o sommario esame del merito

  • Sent. Corte Cost. n. 274/2005

    sostiene che la condanna alle spese non ha natura sanzionatoria ma è conseguenza della soccombenza; indica limiti alla valutazione delle spese fondata sul mero contegno processuale

Massime di principio

  • Il giudice non può omettere di decidere sulle spese anche se la controversia è cessata: deve individuare la soccombenza virtuale sulla base della probabilità di successo delle pretese.
  • La soccombenza virtuale si determina con criteri di verosimiglianza o con un sommario esame del merito, non con valutazioni profondamente istruttorie.
  • Se le posizioni processuali appaiono sostanzialmente equiparabili o ricorrono i presupposti di legge, il giudice può compensare le spese; altrimenti condanna la parte virtualmente soccombente al rimborso.
  • La condanna alle spese è una conseguenza oggettiva della soccombenza e non una sanzione per comportamento processuale; pertanto non è legittimo basare l'addebito delle spese unicamente sul contegno delle parti.
  • In situazioni simili, le parti dovrebbero documentare e argomentare la probabilità di successo della propria posizione (anche in sede di memorie sommario) poiché la valutazione della soccombenza virtuale si fonda su tali elementi.
  • È opportuno chiedere espressamente al giudice la pronuncia sulle spese in caso di cessazione della materia del contendere e, se possibile, fornire elementi che rendano evidente quale parte sarebbe stata prevalente sul merito.

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