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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07169/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione è fondata sulla manifesta infondatezza dell'unico motivo, perché la motivazione della sentenza impugnata aveva logicamente valorizzato elementi sintomatici della consapevolezza dell'illegittimità dell'occupazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per il delitto di occupazione abusiva (invasione di terreni o edifici). L'unico motivo deduceva violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo: sosteneva di essere incorso in errore sul precetto, determinato da un errore sulla disciplina extra-penale delle concessioni, con conseguente esclusione del dolo. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la richiesta del bene in concessione da parte della moglie del ricorrente dimostrava la consapevolezza dell'altruità del bene e dell'assenza di un titolo legittimante l'introduzione nel bene stesso; pertanto, la condotta era già idonea a integrare il reato contestato.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.

    Il delitto di invasione di terreni o edifici richiede, oltre alla finalità di occupare o trarre profitto, la consapevolezza dell'altruità del bene e quindi della illegittimità della condotta.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel delitto di invasione di terreni o edifici, il dolo specifico non si esaurisce nella volontà di occupare o nel fine di profitto, ma presuppone anche la consapevolezza che il bene sia altrui e che l'introduzione avvenga senza titolo.
  • L'errore sulla disciplina extra-penale richiamata dal ricorrente non esclude il dolo quando dagli atti emerga che l'agente era consapevole dell'altruità del bene e dell'assenza di un legittimo potere di disposizione.
  • Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato, la Corte ne dichiara l'inammissibilità e applica le conseguenze economiche previste dalla legge, comprese le spese e la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieElemento soggettivoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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