Sentenza n. 384/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 5905/2023 del 22/12/2023 (RG n. 6873/2023) del Tribunale di Salerno, munita di certificato di passaggio in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Salerno che aveva riconosciuto la cittadinanza italiana iure sanguinis e ordinato le relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadini riconosciuti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 5905/2023 del Tribunale di Salerno, passata in giudicato il 13 maggio 2024, con la quale era stato riconosciuto in loro favore il possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis ed era stato ordinato al Ministero dell'Interno, per il tramite dell'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle necessarie iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari. I ricorrenti hanno dedotto che, nonostante le richieste rivolte all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roccadaspide, competente ratione loci, l'amministrazione era rimasta inerte. Hanno quindi chiesto l'accertamento dell'inadempimento, l'ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta, oltre alla condanna dell'amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la propria competenza ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a., trattandosi dell'ottemperanza a una pronuncia del giudice ordinario avente sede nella circoscrizione del TAR. Poiché la sentenza del Tribunale di Salerno era passata in giudicato e persisteva l'inadempimento dell'amministrazione, il ricorso è stato accolto. Il Ministero dell'Interno e, per esso, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roccadaspide sono stati ordinati a dare completa ed esaustiva esecuzione alla pronuncia del giudice ordinario, mediante le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile e le eventuali comunicazioni alle autorità consolari, entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. È stato nominato il Prefetto di Salerno, con facoltà di delega a un funzionario della Prefettura, quale commissario ad acta per il successivo termine di 90 giorni in caso di persistente inerzia. È stata respinta la domanda di astreinte: il giudice ha ritenuto rilevanti sia la nomina del commissario ad acta sia le altre ragioni ostative previste dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., individuate nella crisi della finanza pubblica, nell'ammontare del debito pubblico e nelle oggettive difficoltà dell'amministrazione derivanti dall'elevato numero di procedimenti di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis. Le spese di giudizio sono state compensate, ma è stato disposto il rimborso del contributo unificato in favore dell'avvocato dei ricorrenti dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 113, comma 2, c.p.a.
nel caso di ricorsi per ottemperanza a provvedimenti del giudice ordinario, attribuisce la competenza territoriale “al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza”.
La competenza territoriale per l'ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza da eseguire.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere esclusa non solo quando risulti manifestamente iniqua, ma anche quando ricorrano altre ragioni ostative, valutabili in concreto in relazione alla posizione dell'amministrazione pubblica e alle difficoltà oggettive dell'adempimento.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il contributo unificato è posto a carico della parte soccombente anche quando le spese di giudizio siano compensate.
Massime di principio
- Per l'ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, è territorialmente competente il TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la pronuncia da eseguire.
- Quando l'amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato che impone adempimenti amministrativi puntuali, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione entro un termine determinato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia.
- La nomina del commissario ad acta costituisce un elemento rilevante nella valutazione della richiesta di penalità di mora, ma non determina automaticamente l'esclusione dell'astreinte; il giudice deve verificare in concreto la manifesta iniquità o la sussistenza di altre ragioni ostative.
- La penalità di mora può essere negata nei confronti dell'amministrazione pubblica quando le oggettive difficoltà organizzative e finanziarie connesse alla gestione di un elevato numero di procedimenti e la rilevanza degli interessi pubblici coinvolti rendano la misura iniqua o comunque ostativa ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
- Anche in caso di compensazione integrale delle spese di lite, il contributo unificato può essere posto a carico della parte soccombente e rimborsato alla parte vittoriosa.
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