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Sentenza

Sentenza n. 160/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Ferrara n. 74/2025, pubblicata il 4.11.2025.

Giustizia amministrativa202501293

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ferrara n. 74/2025, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ferrara n. 74/2025, pubblicata il 4 novembre 2025 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 5 settembre 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, ma l'Amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna e l'Ambito Territoriale per la Provincia di Ferrara non si sono costituiti in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza passata in giudicato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario da lui delegato, con facoltà di subdelega, disponendo che provveda entro i successivi novanta giorni su istanza del ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, se versato, con distrazione delle spese in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

Massime di principio

  • In presenza di una sentenza passata in giudicato, previamente notificata per la decorrenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione, la perdurante inerzia dell'amministrazione legittima la parte interessata a proporre azione di ottemperanza.
  • Accertata l'inottemperanza dell'amministrazione a una sentenza definitiva, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione delle statuizioni del giudicato entro un termine assegnato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte e decorso inutilmente il termine assegnato all'amministrazione, per assicurare l'esecuzione sostitutiva del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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