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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41654/2021 del 27/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso con adesione del controricorrente e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione, senza pronunciare sulle spese, in applicazione dell'art. 391, comma 4, c.p.c.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguardava un appezzamento di terreno che la ricorrente assumeva di aver posseduto, insieme al proprio dante causa, in modo esclusivo e continuato dal 1987, coltivandolo a noccioleto e castagneto, nonostante fosse destinato a verde pubblico. In primo grado e in appello la domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione era stata rigettata. In cassazione la parte privata ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato l'erroneo esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, lamentando che la corte territoriale avesse male valutato le prove testimoniali dalle quali emergeva il possesso esclusivo e non contestato del terreno; con il secondo ha dedotto la falsa applicazione dell'art. 1158 c.c., sostenendo che gli elementi istruttori acquisiti avrebbero dovuto condurre al riconoscimento dell'usucapione in suo favore. Prima della decisione la ricorrente ha però depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta per adesione anche dalla controparte e dai difensori di entrambe le parti.

Norme richiamate

  • art. 1158 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma sull'usucapione, che assumeva erroneamente non correttamente applicata dalla corte territoriale in presenza di prova del possesso utile all'acquisto.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    Applicato per dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione a seguito di rinuncia al ricorso con adesione della controparte, senza statuizione sulle spese.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione e la controparte aderisce alla rinuncia, il giudizio si estingue e la Corte non esamina nel merito i motivi di impugnazione.
  • In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia adesiva, non è dovuta una pronuncia sulle spese se la Corte applica la disciplina dell'art. 391, comma 4, c.p.c.
  • Le doglianze relative alla valutazione delle prove e alla sussunzione dei fatti nella disciplina dell'usucapione restano assorbite se il ricorso viene estinto prima della decisione nel merito.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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