Cassazione Penale, Ordinanza n. 08254/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva escluso la recidiva e rideterminato la pena per il reato di detenzione/condotta illecita in materia di stupefacenti. Con un unico motivo ha denunciato travisamento della prova sulla riconducibilità dello stupefacente a lui, sostenendo di non essersi mai avvicinato al fusto che lo conteneva, essendo stato fermato prima dai militari. La Corte ha ritenuto che la censura non si confrontasse con la motivazione delle sentenze di merito e con gli ulteriori elementi probatori valorizzati, tra cui il ritrovamento dell'imputato nel casolare di sua proprietà mentre spostava il fusto, l'occultamento di ulteriori buste di droga e la presenza nell'auto di una macchina per il sottovuoto con buste identiche a quelle usate per confezionare lo stupefacente. Ha inoltre osservato che, in presenza di "doppia conforme", il travisamento della prova è deducibile solo in ipotesi specifiche e con evidenza macroscopica, non ravvisate nel caso concreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza d'appello, in una situazione di doppia conforme rispetto alla decisione di primo grado, aveva riesaminato il medesimo compendio probatorio già valutato dal Tribunale e confermato l'affermazione di responsabilità. Ha quindi escluso che vi fosse un travisamento della prova deducibile in sede di legittimità, poiché la doglianza si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito, preclusa in cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice posta a base della condanna per reato in materia di stupefacenti; la sentenza non ne sviluppa il contenuto, limitandosi a registrare la qualificazione giuridica già data dai giudici di merito.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per affermare che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di elementi che escludano la colpa del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità.
Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, Medina
Richiamata come precedente sul concetto di doppia conforme, ossia decisione d'appello che riesamina lo stesso materiale probatorio e conferma la conclusione di primo grado.
Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi
Richiamata per il medesimo principio sulla doppia conforme.
Sez. 2, n. 32113 del 02/07/2021, Dhayba
Richiamata per affermare che, nella doppia conforme, il travisamento della prova è deducibile solo se il giudice d'appello richiami dati probatori non esaminati dal primo giudice o se entrambi i giudici abbiano commesso il medesimo travisamento.
Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Mietti
Richiamata per il principio di ammissibilità del ricorso quando il dato probatorio asseritamente travisato sia stato introdotto per la prima volta nella motivazione di appello.
Sez. 4, n. 35963 del 3/12/2020, Tassoni
Richiamata per la necessità di un travisamento macroscopico o manifesto, idoneo a rendere evidente la non corrispondenza della motivazione al compendio probatorio.
Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018, Loculli
Richiamata per il medesimo standard di evidente difformità necessario a dedurre il travisamento.
Sez. 5, n. 48050 del 2/7/2019, S.
Richiamata per il principio secondo cui il travisamento deve disarticolare l'intero ragionamento probatorio.
Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio
Richiamata per il medesimo principio sulla necessità che il travisamento incida radicalmente sul ragionamento decisorio.
Sez. 5, n. 8188 del 4/12/2017, Grancini
Richiamata per l'irrilevanza di meri errori nella valutazione del significato probatorio, se non connotati dai requisiti del travisamento.
Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Borriello
Richiamata per il medesimo limite alla censura di travisamento della prova.
Massime di principio
- In presenza di "doppia conforme" di merito, il vizio di travisamento della prova è deducibile in cassazione solo in ipotesi eccezionali: quando il giudice d'appello abbia valorizzato dati probatori non esaminati dal primo giudice oppure quando entrambi i giudici abbiano commesso il medesimo travisamento delle risultanze acquisite.
- Il travisamento della prova deve essere macroscopico, manifesto e oggettivamente verificabile, tale da rendere evidente la non corrispondenza tra il compendio probatorio e la motivazione; non basta contestare una diversa lettura del significato della prova.
- La censura di legittimità non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito o del materiale istruttorio, attività riservata ai giudici di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza che vi siano elementi per escludere la colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità, consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
- La motivazione di merito che valorizza plurimi indizi convergenti, se non specificamente e puntualmente aggredita, rende non decisiva la doglianza di travisamento fondata su un solo segmento probatorio isolato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 27 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08024/2025 del 27/02/2025
- ordinanza_penale · 27 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08122/2025 del 27/02/2025
- ordinanza_penale · 27 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08123/2025 del 27/02/2025
- ordinanza_penale · 27 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08124/2025 del 27/02/2025
- ordinanza_penale · 27 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08125/2025 del 27/02/2025
- ordinanza_penale · 27 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08126/2025 del 27/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →