Cassazione Penale, Sentenza n. 31822/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Salerno (27/02/2024) per omissione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo ai sensi dell'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380/2001. Ha dedotto violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.), sostenendo che l'ordine di demolizione è obbligatorio e deve essere disposto dal giudice anche quando la condanna derivi da applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) e anche se l'ordine non fosse oggetto dell'accordo tra le parti; ha chiesto l'annullamento senza rinvio e l'adozione diretta dell'ordine di demolizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380/2001 imponga al giudice, con la sentenza di condanna, l'ordine di demolizione delle opere abusive se non è già stato eseguito. Ha chiarito che tale ordine ha natura giurisdizionale ma sostanzialmente amministrativa di tipo ablatorio e che va disposto anche nel caso di applicazione della pena concordata (equiparata alla sentenza di condanna ai sensi dell'art. 445 c.p.p.). Ha escluso che la norma sopravvenuta (art. 445, comma 1‑bis c.p.p.) escluda l'operatività dell'ordine di demolizione. Ha inoltre affermato che l'ordine è atto dovuto, non discrzionale, e non è sottratto all'esercizio del giudice solo perché non compreso nell'accordo tra le parti. Di conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente all'omessa statuizione sulla demolizione e ha impartito direttamente l'ordine di demolizione ai sensi dell'art. 620 lett. i) c.p.p.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico edilizia), comma 9
L'ordine di demolizione delle opere abusive deve essere disposto dal giudice con la sentenza di condanna se non è stato altrimenti eseguito; è un provvedimento dovuto e non discrezionale attribuito al giudice penale.
art. 445 cod. proc. pen.
La sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) è equiparata alla sentenza di condanna; pertanto gli effetti previsti dalla legge per la sentenza di condanna, tra cui l'ordine di demolizione ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, si applicano anche nel caso di patteggiamento.
art. 444 cod. proc. pen.
Norma richiamata in tema di procedimento di applicazione della pena su richiesta; la Corte rileva che le disposizioni che equiparano la sentenza di cui all'art. 444 alla sentenza di condanna non escludono l'ordine di demolizione quando previsto dalla legge.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Ground di cassazione invocato: violazione di legge. La Corte ha ritenuto fondata la censura per omissione di un obbligo di legge inerente al contenuto della sentenza impugnata.
art. 620 lett. i) cod. proc. pen.
Norma processuale che ha consentito alla Corte di Cassazione di adottare direttamente il provvedimento mancante (ordine di demolizione) senza rinvio al giudice di merito, in presenza di omissione di atto dovuto.
art. 110 cod. pen. e artt. indicati nel DPR n. 380/2001 (es. art. 44 lett. b), artt. 64, 71, 65, 72, 93, 95 DPR 380/2001)
Norme sostanziali richiamate nella sentenza di merito per i reati edilizi contestati; tali disposizioni definiscono le fattispecie di abuso edilizio per le quali opera l'obbligo di demolizione previsto dall'art. 31 DPR 380/2001.
Massime di principio
- Quando con la sentenza si accerta un'opera abusiva ai sensi del d.P.R. n. 380/2001, l'ordine di demolizione ex art. 31, comma 9 è un atto dovuto che il giudice deve pronunciare se il ripristino non è già stato eseguito.
- L'applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) non esclude l'operatività dell'ordine di demolizione: la sentenza di patteggiamento è equiparata alla sentenza di condanna ai fini dell'imposizione di misure ablative previste dalla legge.
- L'ordine di demolizione non è sottratto alla disponibilità delle parti: anche se non concordato nel patteggiamento, il giudice deve comunque disporlo quando previsto dalla legge.
- La Corte di Cassazione, in caso di omissione di un atto dovuto nella sentenza (come l'ordine di demolizione), può annullare senza rinvio la pronuncia limitatamente all'omissione e adottare direttamente il provvedimento mancante ai sensi dell'art. 620 c.p.p., quando ricorrono i presupposti.
- Chi valuta l'opportunità del patteggiamento deve tenere conto degli effetti non patrimoniali o amministrativi conseguenti alla sentenza (per es. demolizione), poiché tali misure possono incidere sulla reale utilità dell'accordo.
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