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Sentenza

Sentenza n. 573/2026 - Catania, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 208/2025 pubblicata il 28.02.2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Caltagirone – Sez. Lavoro, all’esito del giudizio R.G. n. 1408/2023, divenuta cosa giudicata.

Giustizia amministrativa202501829

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Caltagirone, Sez. Lavoro, che aveva condannato il Ministero all’attribuzione della carta elettronica del docente per complessivi € 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario, notificata in forma esecutiva e divenuta irrevocabile per decorso dei termini di impugnazione. Ha dedotto il perdurante inadempimento del Ministero, che non aveva attribuito la carta docente né accreditato l’importo di € 2.000,00, nonostante fosse decorso anche il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione. Ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di interessi legali a titolo di astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza contestare specificamente il titolo esecutivo né dimostrare l’avvenuto pagamento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza, poiché avente a oggetto una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il rispetto del termine decennale per la proposizione dell’azione, delle regole sul deposito del ricorso e dell’obbligo di previa notificazione del titolo alla pubblica amministrazione previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accertato l’obbligo del Ministero di eseguire la sentenza, rilevando che l’Amministrazione non aveva contestato l’idoneità del titolo né provato fatti estintivi, modificativi o impeditivi, come invece richiesto dall’art. 2697 c.c. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha respinto la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo giustificabile il ritardo in ragione dell’improvviso e ingente contenzioso sulla medesima questione e delle ricadute sulle capacità organizzative del Ministero. Ha nominato sin d’ora, per l’eventuale ulteriore inottemperanza, il direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, stabilendo che l’incarico fosse svolto senza compenso perché rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori anticipatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Prevede il termine decennale per la proposizione dell’azione di ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di nominare un commissario ad acta per l’eventuale persistente inadempimento dell’amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di assegnare una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto la relativa domanda è stata respinta.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Disciplina il termine per il deposito del ricorso nei giudizi camerali indicati dalla norma, applicato dal TAR al giudizio di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30

    Richiede, ai fini dell’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, la notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice; il TAR ha ritenuto documentato tale adempimento.

  • art. 2697 c.c.

    I fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato devono essere provati dalla parte che ha interesse a eccepirli; pertanto, l’amministrazione avrebbe dovuto provare l’avvenuto pagamento o altro fatto impeditivo dell’esecuzione.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È stata richiamata nel giudicato da eseguire ai fini della decorrenza degli interessi o della rivalutazione sull’importo dovuto.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    È stata applicata analogicamente per escludere il compenso del commissario ad acta, individuato in un dirigente del Ministero, in quanto l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina relativa all’assenza di compenso per il commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, applicata analogicamente al caso concreto.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, purché siano rispettati i presupposti processuali e gli adempimenti previsti dal codice del processo amministrativo e dalla disciplina sull’esecuzione contro la pubblica amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione non contesta specificamente il titolo esecutivo e non dimostra l’avvenuto adempimento, grava su di essa l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligo risultante dal giudicato.
  • Accertato l’inadempimento, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e può nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
  • La domanda di astreinte può essere respinta quando il ritardo nell’esecuzione sia ritenuto giustificato da circostanze organizzative eccezionali, quali un improvviso e ingente contenzioso sulla medesima questione, idoneo a incidere sulle capacità operative dell’amministrazione.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell’amministrazione inadempiente e l’attività rientra nelle sue funzioni istituzionali, l’incarico può essere svolto senza compenso in ragione dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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