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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11014/2022 del 25/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza di condanna per tentata rapina impropria deducendo: 1) errata qualificazione del fatto come tentata rapina (artt. 56 e 624 c.p.), sostenendo che si era trattato di una reazione istintiva di scarsa entità e pertanto configurabile al più come tentato furto; 2) errata applicazione delle norme relative ai benefici (artt. 163, 164 e 175 c.p.) e illogicità della motivazione perché era stata negata la sospensione condizionale della pena e la non menzione nonostante l'imputata fosse incensurata e il fatto di lieve entità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto carente la specificità delle censure: la Corte d'appello aveva motivatamente qualificato il fatto come rapina, evidenziando l'uso di violenza (la ricorrente avrebbe tirato la borsa addosso all'addetto alla sicurezza e gli avrebbe strappato la maglietta), e la rapina impropria richiede appunto un elemento di violenza o di energia fisica idonea a limitare l'autodeterminazione della vittima. Sul secondo motivo ha ritenuto insufficiente la deduzione perché la ricorrente non ha indicato elementi positivi che giustificassero la concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione; la Corte d'appello ha legittimamente negato i benefici per mancanza di prognosi favorevole. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro tremila alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Regola la responsabilità per tentativo: il motivo di ricorso che contesta la qualificazione del reato (tentativo vs consumato) deve essere specifico e confrontarsi con la motivazione della corte di merito; qui il capo non è stato ritenuto sorretto da specificità.

  • art. 624 cod. pen.

    Dispone il delitto di rapina. La Corte d'appello e la Cassazione hanno ritenuto che la condotta integrasse gli estremi della rapina impropria per la presenza di violenza o energia fisica nei confronti dell'addetto alla sicurezza.

  • art. 628 cod. pen.

    Richiamato in motivazione in relazione alla nozione di "rapina impropria": la violenza rilevante può consistere in una "vis corporis" o in energia esercitata con utensili; la Corte conferma che anche una spinta o lo strappo della maglietta possono integrare tale violenza.

  • art. 163 cod. pen.

    Norma relativa alla sospensione condizionale della pena: la sua concessione non è automatica per assenza di precedenti, ma richiede una prognosi favorevole fondata su elementi positivi; la Corte d'appello ha legittimamente negato il beneficio per carenza di tali elementi.

  • art. 164 cod. pen.

    Norma collegata alla non menzione della condanna: anche questo beneficio richiede elementi favorevoli e specifici; la mera genericità delle istanze difensive non basta a ottenere il beneficio.

  • art. 175 cod. pen.

    Riguarda gli effetti della non menzione o altre disposizioni sui benefici; la Corte ha applicato il principio secondo cui la concessione è subordinata a elementi di segno positivo valutati dalla corte di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede le conseguenze per ricorso inammissibile: la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e può legittimare l'applicazione di sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente, come avvenuto nel caso (versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende).

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    Richiamato per la presentazione della requisitoria del Sostituto Procuratore Generale: norma procedurale eccezionale introdotta dal decreto, qui richiamata per il deposito della requisitoria che ha chiesto l'inammissibilità.

Massime di principio

  • Per distinguere furto e rapina (anche impropria) occorre valutare la presenza di violenza o minaccia: qualsiasi energia fisica idonea a limitare l'autodeterminazione della vittima (es. spinta, strappo) può integrare la rapina impropria.
  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione della corte di merito; censure generiche o non dirette alle argomentazioni svolte dalla corte d'appello sono destinate all'inammissibilità.
  • La concessione di benefici come la sospensione condizionale della pena o la non menzione non deriva automaticamente dall'assenza di precedenti: è richiesta una prognosi favorevole sostenuta da elementi positivi concreti.
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare non solo il rigetto del ricorso ma anche condanne alle spese e sanzioni pecuniarie se il ricorso è stato proposto con colpa, quindi i ricorsi vanno valutati attentamente prima del deposito.
  • Nella valutazione del fatto tipico rileva non solo l'intenzione e il risultato materiale, ma anche la modalità della condotta (uso della forza, finalità di occultare il fatto o garantirne l'impunità) che può modificare la tipizzazione del reato.

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