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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33201/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (franchisor)

La controversia

La società ricorrente aveva stipulato con la controparte due contratti di franchising, nei quali erano previste clausole di foro esclusivo a favore di Milano per ogni controversia relativa ai contratti. Dedotto l'inadempimento del franchisee al pagamento delle royalties mensili, la società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Milano. L'opponente aveva eccepito l'incompetenza territoriale, sostenendo la nullità delle clausole di foro esclusivo perché sottoscritte in blocco e, in subordine, l'applicazione del foro generale delle persone fisiche o comunque di altri fori territoriali. Il Tribunale di Milano aveva ritenuto vessatorie e nulle le clausole di foro esclusivo, dichiarando la propria incompetenza a favore del Tribunale di Vibo Valentia. Con il regolamento necessario di competenza la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1341, comma 2, e 1342 c.c. e 28 c.p.c., perché le clausole derogatorie della competenza erano state specificamente approvate e il richiamo non era cumulativo ma riferito alle singole clausole; 2) violazione degli artt. 20 c.p.c. e 1182, terzo comma, c.c., sostenendo che, anche a prescindere dal foro convenzionale, la competenza sarebbe spettata a Milano in base al foro facoltativo del luogo di conclusione del contratto e di adempimento dell'obbligazione pecuniaria.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del regolamento: ha ritenuto valida ed efficace la clausola di foro esclusivo, osservando che la specifica approvazione ex art. 1341 c.c. è rispettata anche mediante richiamo numerico non cumulativo, purché la clausola sia specificamente richiamata e la sottoscrizione sia distinta. Ha quindi dichiarato la competenza del Tribunale di Milano. Il secondo motivo è rimasto assorbito, pur rilevandosi incidentalmente che, comunque, la competenza milanese sarebbe risultata confermata anche ai sensi dell'art. 20 c.p.c. in relazione all'obbligazione pecuniaria. La resistente è stata condannata alle spese del regolamento.

Norme richiamate

  • art. 1341 c.c.

    La specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie è valida anche quando il richiamo avvenga per numero, purché non in forma cumulativa e purché sia consentita la conoscenza del contenuto della singola clausola.

  • art. 1342 c.c.

    Rileva nel contesto delle condizioni generali predisposte unilateralmente e dell'approvazione separata delle clausole onerose.

  • art. 28 c.p.c.

    È richiamato dalla ricorrente in relazione alla validità della clausola di foro convenzionale esclusivo.

  • art. 18 c.p.c.

    Il giudice di merito lo aveva applicato valorizzando la qualità di persona fisica dell'opponente, ma la Corte ne evidenzia l'insufficienza ai fini della decisione sulla competenza.

  • art. 20 c.p.c.

    Il foro facoltativo per le obbligazioni avrebbe comunque potuto radicare la competenza del Tribunale di Milano, trattandosi di controversia relativa a somme di denaro contrattualmente dovute.

  • art. 1182, terzo comma, c.c.

    Per le obbligazioni pecuniarie il luogo di adempimento è quello in cui il creditore ha domicilio, quando il credito sia liquido o determinabile in base al titolo; la Corte richiama tale criterio come ulteriore fondamento della competenza milanese.

Massime di principio

  • La clausola che deroga la competenza territoriale è validamente approvata ai sensi dell'art. 1341 c.c. anche quando sia richiamata numericamente, purché il richiamo non sia cumulativo e la sottoscrizione consenta di identificare la singola clausola e il suo contenuto.
  • Nel controllo della validità della clausola vessatoria, il giudice deve limitarsi al rispetto della doppia sottoscrizione e al carattere non cumulativo del richiamo, senza estendere il vaglio a profili non pertinenti alla specifica clausola contestata.
  • Quando la competenza territoriale è pattiziamente derogata da una clausola valida, tale pattuizione prevale sui criteri generali di competenza territoriale.
  • In controversie aventi ad oggetto crediti pecuniari contrattuali, il foro facoltativo di cui all'art. 20 c.p.c. può concorrere con il foro pattizio e può essere radicato nel luogo di adempimento dell'obbligazione determinato ai sensi dell'art. 1182, terzo comma, c.c.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaFranchisingInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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