Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10346/2025 del 14/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Parma (20/12/2023) che li aveva condannati per rapina, lesioni personali ed altri reati. La Corte d\'appello ha dichiarato inammissibile l\'appello perché la dichiarazione di impugnazione non era corredata dalla dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall\'art. 581, comma 1-ter (e per i casi di imputato assente, dal comma 1-quater) c.p.p.: i ricorrenti, nell\'atto di nomina del difensore, avevano solo dichiarato di risiedere in Sala Baganza senza indicare domicilio. I ricorrenti hanno contestato che per My Cristian, assente in primo grado, si dovesse applicare la disciplina del comma 1-quater e che l\'elezione di domicilio risultasse dal mandato o fosse stata successivamente inviata (atto integrativo del 3/6/2024).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per motivo manifestamente infondato. Ha ritenuto che l\'atto di nomina non contenesse la dichiarazione/elezione di domicilio e che tale adempimento fosse necessario sia per l\'imputato presente (Crivaro) sia per quello assente (My). Ha confermato che la successiva integrazione (anche se prodotta prima dell\'inizio del giudizio di secondo grado ma dopo lo spirare del termine per impugnare) non ha effetto sanante: la dichiarazione/elezione di domicilio deve essere depositata contestualmente all\'atto di appello. Ha inoltre osservato che l\'abrogazione successiva dell\'art. 581, comma 1-ter (legge 9/8/2024 n.114) non incide, poiché le Sezioni Unite hanno disposto che la disciplina abrogata continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24/08/2024. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    Richiede che la dichiarazione o elezione di domicilio sia contenuta contestualmente nell\'atto di impugnazione; applicabile alle impugnazioni proposte sino al 24/08/2024, per cui la sua violazione determina l\'inammissibilità dell\'appello.

  • art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    Disciplina la dichiarazione/elezione di domicilio nel caso di imputato assente in primo grado; anche in questo caso la dichiarazione deve essere depositata con l\'atto di appello e la sua posteriorità non è idonea a sanare l\'impugnazione.

  • legge 9 agosto 2024, n. 114, art. 2, comma 1, lettera o)

    Ha abrogato l\'art. 581, comma 1-ter, ma l\'abrogazione è operativa dall\'25/08/2024; le Sezioni Unite hanno stabilito che la disciplina abrogata continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte fino al 24/08/2024.

  • Sezioni Unite, ricorso R.G. 6578/2024 (udienza 24/10/2024)

    Ha stabilito che la disciplina dell\'art. 581, comma 1-ter, abrogata dalla legge n.114/2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte fino al 24/08/2024, confermando la regola di tempestività della dichiarazione/elezione di domicilio.

  • Cass. Sez. 2, n. 27774 del 23/05/2024 (De Renzis) e n. 24299 del 09/04/2024 (Lattanzi)

    Giurisprudenza di legittimità che conferma l\'orientamento secondo cui la dichiarazione/elezione di domicilio relativa all\'impugnazione dell\'imputato assente è indefettibile e deve essere depositata con l\'atto di appello; la successiva allegazione è inesimente e determina l\'inammissibilità.

Massime di principio

  • L\'elezione o dichiarazione di domicilio deve essere espressa e depositata contestualmente all\'atto di impugnazione: omissioni non sanabili con successivi depositi effettuati dopo il termine di impugnazione.
  • La regola vale tanto per l\'imputato giudicato in presenza quanto per quello giudicato in assenza; per quest\'ultimo la dichiarazione prevista dal comma 1-quater è "indefettibile".
  • Verificare sempre la normativa transitoria: norme abrogate possono continuare ad applicarsi alle impugnazioni proposte prima della data di efficacia dell\'abrogazione.
  • Nel conferire il mandato al difensore indicare espressamente l\'elezione di domicilio con indirizzo completo e richiedere che sia inserita nell\'atto di impugnazione; non limitarsi a dichiarazioni generiche di residenza.
  • L\'omissione comporta rischio concreto di inammissibilità dell\'impugnazione e sanzioni (spese processuali e somme alla Cassa delle Ammende), quindi la cura formale nella redazione del ricorso è essenziale.
  • Se si è in dubbio sulla applicabilità di una norma abrogata o sulla tempestività di integrazioni, documentare e depositare ogni dichiarazione indispensabile già con l\'atto di impugnazione ovvero richiedere preventiva verifica al difensore.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.