Cassazione Penale, Sentenza n. 27654/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso in Cassazione proposto da Molluso contro la sentenza della Corte di appello di Milano che, in parziale riforma della sentenza del G.U.P. resa dopo rito abbreviato, aveva ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. e aveva aumentato la pena. Il ricorso sollevava tre motivi: (1) inammissibilità dell'appello proposto dal P.M. avverso sentenza pronunciata in rito abbreviato che aveva escluso l'aggravante speciale (violazione artt. 443, 568, 591, 593 c.p.p. ecc.); (2) vizio di motivazione e violazione di legge nella ritenuta sussistenza dell'aggravante di agevolazione mafiosa (art. 416 bis.1 c.p.), per mancanza di prova di attuali collegamenti o di finalità concrete di agevolazione; (3) anche assumendo che il reato fosse commesso per favorire il nucleo familiare (i Molluso) e non una cosca, ciò escluderebbe l'aggravante mafiosa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo: l'appello proposto dal P.M. era inammissibile perché la sentenza impugnata attiene a un pronunciamento emesso al termine del rito abbreviato che aveva escluso una circostanza aggravante ad "effetto speciale"; la normativa (art. 593, comma 1 c.p.p., come riformulata dal d.lgs. 6/2/2018, n.11) non consente al P.M. di appellare in tali casi. Non potendo convertire l'appello in ricorso per cassazione (poiché l'impugnazione verteva prevalentemente su questioni di fatto), la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello nella parte in cui aveva ritenuto sussistente l'aggravante ex art. 416 bis.1 c.p. Di conseguenza è avvenuta la integrale reviviscenza delle statuizioni contenute nella sentenza del G.U.P. dell'11/01/2022 (condanna a 2 anni con sospensione condizionale della pena, esclusione dell'aggravante e le altre statuizioni ivi disposte).
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Richiamato come norma di concorso di persone nel reato; usata per contestare la partecipazione dell'imputato alla gestione illecita dei rifiuti.
art. 452 quaterdecies c.p.
Norma sostanziale contestata relativa alla gestione abusiva di rifiuti (reato principale per cui Molluso è stato condannato in primo grado).
art. 416 bis.1 c.p.
Aggravante per agevolazione di associazione di tipo mafioso: la Corte d'appello l'aveva ritenuta sussistente, la Cassazione ha annullato quella statuizione perché fondata su un appello del P.M. ritenuto inammissibile.
art. 593, comma 1, c.p.p.
il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di condanna pronunziate nei giudizi diversi dall’abbreviato ... “solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato”
La norma, come riformulata dal d.lgs. 6/2/2018, n.11, limita l'appellabilità da parte del P.M. delle sentenze emesse con rito abbreviato: il P.M. non può appellare quando la sentenza abbreviata ha escluso un'aggravante ad effetto speciale. Tale inammissibilità è stata ritenuta decisiva nel caso.
art. 443, comma 3, c.p.p.
Richiamato quale limite generale all'impugnazione, utile per distinguere i casi in cui il P.M. può o meno proporre appello; la riforma ha collegato il nuovo art. 593 a questi limiti.
art. 63, comma 3
Riferimento giuridico alla nozione di "circostanza aggravante ad effetto speciale" (aumento della pena superiore a un terzo o applicazione di pena di specie diversa), usato nella motivazione per spiegare la portata del divieto di impugnazione.
d.lgs. 6 febbraio 2018, n.11
Decreto legislativo che ha riformulato art. 593 c.p.p. e ha limitato la possibilità per il P.M. di appellare sentenze pronunciate con riti speciali, con finalità deflattive e di tutela della durata ragionevole del processo.
Corte costituzionale, sent. n.34 del 26/2/2020
Citata per confermare la legittimità costituzionale delle limitazioni all'appello del P.M., in quanto non in contrasto con il principio di obbligatorietà dell'azione penale e compatibili con il principio della ragionevole durata del processo.
Cass. Sez. 1, n. 45451 del 14/09/2022 (Rv. 283760)
Precedente giurisprudenziale che ha affermato il principio sull'inammissibilità dell'appello del P.M. contro sentenze abbreviate che escludono un'aggravante ad effetto speciale; principio ripreso e applicato nel caso.
Massime di principio
- Il pubblico ministero non può proporre appello contro sentenze pronunciate con rito abbreviato quando l'unica contestazione riguarda l'esclusione di una circostanza aggravante "ad effetto speciale" (art. 593 c.p.p. come modificato). In tali casi l'appello è inammissibile.
- Se l'appello del P.M. è inammissibile e la Corte territoriale comunque modifica la decisione (es. riconoscendo un'aggravante), la Cassazione annulla senza rinvio quella parte della sentenza e fa rivivere integralmente le statuizioni del giudice di primo grado rese nel rito abbreviato.
- Non è possibile convertire un appello del P.M., fondamentalmente basato su contestazioni di fatto e valutazione delle prove, in un ricorso per cassazione: il ricorso in Cassazione ha perimetro di legittimità e non sostituisce valutazioni di merito.
- Per ritenere sussistente l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. è necessario dimostrare collegamenti attuali e una concreta finalità di agevolazione dell'associazione mafiosa; mere affiliazioni familiari o il richiamo a precedenti sentenze non sono di per sé sufficienti.
- In situazioni analoghe, la difesa dovrebbe eccepire tempestivamente l'inammissibilità dell'impugnazione del P.M. quando la decisione di secondo grado si fonda su elementi che il P.M. non poteva legittimamente impugnare dopo un rito abbreviato.
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