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Sentenza

Sentenza n. 1331/2026 - Bologna, Sezione 2

per l’accoglimento delle seguenti domande Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate ovvero previa rimessione alla Corte Costituzionale delle questioni di costituzionalità infra illustrate, in quanto rilevanti e non manifestamente infondate 1) in tesi, ACCERTARE che il rapporto concessorio di cui è titolare la Società ricorrente è qualificabile come un rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo comma lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune di Riccione di procedere al rilascio a favore della Società ricorrente di titolo concessorio ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nel quale sia espressamente previsto che, allo scadere della durata convenzionale o legale del rapporto, il suo rinnovo senza soluzione di continuità; 3) in ipotesi, ACCERTARE il diritto al serio ristoro delle utilità economiche correlate alla titolarità della concessione demaniale marittima che saranno ex art. 49 cod. nav. perdute allo spirare del corrente periodo transitorio; 4) in ipotesi, ACCERTARE la misura di tale indennizzo. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Società Colombo Stefano & C. S.N.C il 14/3/2024: - della Deliberazione della Giunta del Comune di Riccione n. 275 del 14 dicembre 2023 (doc. n. 13), pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune di Riccione a far data dal 18 dicembre 2023, recante ad oggetto «LINEE DI INDIRIZZO IN MERITO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO E PER L'APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE 5 AGOSTO 2022, N. 118 E DELLE DECISIONI N° 17/2021 E N° 18/2021 DELL'ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO»; - nonché ogni atto presupposto e/o applicativo della Delibera di Giunta Comunale n. 275 del 14 dicembre 2023; NONCHÉ PER ACCOGLIERE LE SEGUENTI DOMANDE previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate 1) in tesi, ACCERTARE che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l'art. 3, co. 1°, l. 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima l. n. 118/2022; d. i principi affermati in materia dalla sent. n. 17/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo co. lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune di Riccione a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SOCIETÀ COLOMBO STEFANO & C. S.N.C il 17\4\2025 : PER L’ANNULLAMENTO PER QUANTO DI RAGIONE - della Deliberazione della Giunta del Comune di Riccione 529 del 23 dicembre 2024, pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune di Riccione a far data dall’8 gennaio 2025, recante ad oggetto «LINEE DI INDIRIZZO IN PROSECUZIONE DELLE INDICAZIONI DETTATE CON LA DELIBERAZIONE 275/2023 IN MERITO ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO E PER L’APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE 5 AGOSTO 2022, N. 118 ALLA LUCE DELLE MODIFICHE APPORTATE DAL DECRETO-LEGGE 16 SETTEMBRE 2024, N. 131 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 NOVEMBRE 2024, N. 166» (doc. n. 10); - nonché ogni atto presupposto e/o applicativo della Delibera di Giunta Comunale n. 529/2024; NONCHÉ PER ACCOGLIERE LE SEGUENTI DOMANDE previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate 1) in tesi, ACCERTARE che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un’attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l’obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l’art. 3, co. 1°, l. 5 agosto 2022, n. 118, come modificato dall’art. 1 lett. a) n. 1 del d.l. 16 settembre 2024 n. 131, nella parte in cui dispone la cessazione dell’efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data del 30 settembre 2027; d. i principi affermati in materia dalla sent. n. 17/2021 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l’art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo co. lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune di Riccione a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell’art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità

Giustizia amministrativa202200541

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazioni della Giunta del Comune di Riccione n. 275 del 14 dicembre 2023 e n. 529 del 23 dicembre 2024, relative all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e all'applicazione della normativa sulle concessioni demaniali marittime

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, le deliberazioni della Giunta comunale concernenti l'applicazione della legge n. 118/2022, delle sentenze dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nn. 17 e 18 del 2021 e delle successive modifiche normative in materia di concessioni demaniali marittime. Ha sostenuto che i propri rapporti concessori, sorti anteriormente al 7 dicembre 2000, fossero rapporti pluriennali di durata indefinita, non soggetti ai principi di trasparenza e concorrenza affermati dalla Corte di giustizia, alla direttiva 2006/123/CE e alla disciplina nazionale sulla cessazione delle concessioni. Ha chiesto, anche mediante disapplicazione della normativa nazionale asseritamente incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE e con l'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il rilascio di nuovi titoli concessori con rinnovo senza soluzione di continuità. In via subordinata ha chiesto l'accertamento del diritto a un serio ristoro delle utilità economiche perdute ai sensi dell'art. 49 cod. nav., nonché la determinazione dell'indennizzo. Prima della decisione, tuttavia, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse è stata depositata il 30 aprile 2026, prima della trattazione della causa in decisione. Secondo il giudice, fino a tale momento la parte dispone pienamente dell'azione e può rinunciare alla definizione sostanziale della controversia dichiarando di non avere più interesse; il giudice deve prenderne atto, non potendo procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Non sono stati esaminati i profili relativi alla compatibilità europea e costituzionale della disciplina delle concessioni demaniali marittime, né le censure contro le deliberazioni comunali. Le spese sono state compensate tra tutte le parti costituite, in ragione dell'adesione del Comune, della peculiarità della controversia e della definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Prevede la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; la disposizione è stata applicata alla dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla definizione del giudizio.

  • art. 49 cod. nav.

    Richiamato dalla ricorrente quale fondamento della domanda subordinata di accertamento del diritto al ristoro delle utilità economiche perdute allo spirare del periodo transitorio; la questione non è stata esaminata per la definizione in rito.

  • art. 34, comma 1, lett. c) ed e), c.p.a.

    Richiamato nelle domande della ricorrente quale fondamento dei poteri di accertamento e di condanna richiesti; il TAR non ha esaminato tali domande per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio.
  • La dichiarazione della parte di sopravvenuta carenza di interesse, resa prima della decisione, impone al giudice di dichiarare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare il merito delle censure.
  • Il giudice amministrativo non può procedere d'ufficio nella valutazione dell'interesse a ricorrere né sostituirsi alla parte nella scelta di mantenere o meno la domanda, quando la parte abbia dichiarato il venir meno dell'interesse alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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