Cassazione Civile, Ordinanza n. 41799/2021 del 28/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionaria)
La controversia
Una società cessionaria di crediti derivanti da prestazioni sanitarie agì in via sommaria contro una ASL e contro la Regione chiedendo il pagamento del residuo prezzo di crediti ceduti, relativi a due fatture, per un importo complessivo di oltre 3,8 milioni di euro. In subordine chiese il risarcimento del danno per l’affidamento ingenerato dalla certificazione rilasciata dalla ASL sulla certezza, liquidità, esigibilità e pagabilità dei crediti; in ulteriore subordine chiese il risarcimento per la mancata comunicazione dell’esistenza di pignoramenti asseritamente gravanti sui crediti ceduti. Il Tribunale rigettò la domanda, ritenendo che la certificazione non garantisse la disponibilità del credito in capo al cedente e che fosse giustificato il mancato pagamento della parte pignorata; ritenne inoltre sospeso il pagamento del restante importo. In appello la società ottenne solo una parziale riforma, con condanna della sola ASL al pagamento della somma non sospesa. La Corte d’appello negò che la certificazione potesse valere come garanzia verso i terzi e ritenne inammissibile, perché non provata come prima non producibile, la nuova documentazione prodotta in appello per dimostrare l’estinzione delle procedure esecutive, facendo applicazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c. La ricorrente censurò tale decisione con cinque motivi: 1) violazione delle norme sul procedimento sommario di cognizione, sostenendo che in appello dovesse applicarsi l’art. 702-quater c.p.c. e non l’art. 345, comma 3, c.p.c., con conseguente necessità di valutare l’indispensabilità dei nuovi documenti; 2) omesso esame della dichiarazione negativa resa dalla ASL quale terzo pignorato e violazione delle norme sull’espropriazione presso terzi; 3) violazione delle regole sull’onere della prova, assumendo che spettasse alla ASL dimostrare che il pignoramento riguardasse proprio i crediti delle fatture indicate; 4) omesso esame del fatto che il pagamento al cedente era subordinato a condizione sospensiva nota alla ASL, consistente nella certificazione del credito; 5) omesso esame del fatto che la ASL avrebbe sostanzialmente revocato la certificazione dopo aver appreso i pignoramenti, bloccando i pagamenti delle fatture.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità nei confronti della Regione Lazio per rinuncia al ricorso accettata dalla controparte. Quanto alla ASL, ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondato il rilievo per cui, trattandosi di procedimento sommario di cognizione, la Corte d’appello avrebbe dovuto applicare l’art. 702-quater c.p.c. e valutare l’indispensabilità dei documenti prodotti in appello, invece di fare applicazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c. L’erronea applicazione della norma processuale ha comportato l’omesso scrutinio sulla rilevanza dei documenti diretti a dimostrare il venir meno del pignoramento. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
indica il rito sommario di cognizione con cui è stata introdotta la domanda originaria.
art. 702-quater c.p.c.
in appello contro la decisione resa nel rito sommario sono ammissibili nuovi documenti anche quando il collegio li ritenga indispensabili; la Corte di merito doveva applicare questa norma e non l’art. 345, comma 3, c.p.c.
art. 345, comma 3, c.p.c.
non era la norma applicabile al giudizio di appello nel rito sommario; la sua applicazione ha impedito il corretto esame dell’ammissibilità dei nuovi documenti.
art. 2914 c.c.
richiamato dalla Corte d’appello per affermare che le cessioni erano state notificate dopo l’espropriazione presso terzi.
art. 546 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso in tema di effetti del pignoramento presso terzi e obblighi del terzo pignorato.
art. 547 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso per la dichiarazione del terzo pignorato.
art. 548 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso per l’inefficacia del pignoramento in mancanza di contestazione giudiziale della dichiarazione del terzo.
art. 1218 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso sulla responsabilità per inadempimento.
art. 2697 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso sul riparto dell’onere della prova.
art. 115 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso sulla valutazione delle prove e dei fatti non contestati.
art. 116 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso sulla valutazione delle prove da parte del giudice.
art. 2043 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso a fondamento della domanda risarcitoria per affidamento leso.
art. 1175 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso come parametro di correttezza e buona fede nell’operato dell’ente.
art. 2 Cost.
richiamato nel motivo di ricorso come base dei doveri di solidarietà e correttezza.
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma sul procedimento camerale in cassazione nel quale è stata decisa la causa.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
richiamato dalla Corte per affermare che il documento prodotto era stato specificamente indicato con sufficiente precisione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma di censura per violazione di legge invocata in più motivi.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
norma di censura per nullità processuale invocata nel primo motivo.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
norma di censura per omesso esame di fatti decisivi invocata nei motivi secondo, quarto e quinto.
art. 360-bis, n. 2 c.p.c.
richiamato dalla Corte in relazione al requisito di ammissibilità del motivo accolto.
Massime di principio
- Nel rito sommario di cognizione, l’appello è disciplinato dall’art. 702-quater c.p.c.; il giudice non può applicare la diversa regola dell’art. 345, comma 3, c.p.c. per valutare l’ammissibilità di nuovi documenti.
- La nozione di "indispensabilità" dei documenti nuovi in appello, nel rito sommario, deve essere esaminata espressamente dal giudice di secondo grado quando la parte deduca che quei documenti siano decisivi per dimostrare il venir meno del fatto impeditivo della pretesa.
- Se il giudice di merito applica la norma processuale sbagliata e per ciò stesso omette di scrutinare l’indispensabilità del documento, la sentenza è cassabile per vizio di diritto processuale.
- Quando la decisione di merito dipende dalla persistenza o meno di un vincolo esecutivo su somme dovute a un creditore ceduto, il documento diretto a provare l’estinzione della procedura esecutiva può essere decisivo e non può essere escluso senza il corretto vaglio di ammissibilità previsto dalla disciplina speciale del rito.
- L’accoglimento di un motivo che investe la regola processuale decisiva sull’ammissibilità della prova comporta l’assorbimento delle ulteriori censure fondate su valutazioni istruttorie o sul merito della responsabilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 41709/2021 del 28/12/2021
- ordinanza_civile · 28 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 41714/2021 del 28/12/2021
- ordinanza_civile · 28 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 41715/2021 del 28/12/2021
- ordinanza_civile · 28 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 41716/2021 del 28/12/2021
- ordinanza_civile · 28 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 41717/2021 del 28/12/2021
- ordinanza_civile · 28 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 41718/2021 del 28/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →