Sentenza n. 382/2026 - Genova, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, 14.10.2024, n. 297.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, 14 ottobre 2024, n. 297, relativa all'attribuzione della carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, 14 ottobre 2024, n. 297, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnare a ciascuno la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ogni anno scolastico, oltre a interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione. Il giudicato riguardava, per due ricorrenti, le annualità scolastiche 2022/23 e 2023/24 e, per il terzo, le annualità 2019/20, 2020/21 e 2022/23. Il Ministero si è costituito senza formulare contestazioni nel merito. Il ricorso è stato proposto dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l'assenza di contestazioni dell'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione coattiva delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, mediante l'emissione della carta del docente intestata ai ricorrenti e l'accredito delle somme relative alle annualità riconosciute dal giudicato. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale ministeriale, incaricandolo di provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro ulteriori 30 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 22, comma 36, l. 724/1994
Il giudicato posto in esecuzione riconosceva interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione; nella fattispecie il termine era inutilmente decorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'adempimento del giudicato.
- Quando l'amministrazione non contesta nel merito la mancata esecuzione di un giudicato e risulta decorso il termine dilatorio previsto dalla legge, il ricorso per ottemperanza deve essere accolto, con fissazione di un termine per l'adempimento.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, condizionandone l'intervento all'ulteriore inottemperanza dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato, e indicandogli il termine per provvedere in sostituzione dell'amministrazione.
- L'esecuzione del giudicato che riconosce una prestazione amministrativa determinata deve avvenire mediante l'adozione dell'atto e l'accredito delle somme espressamente dovuti secondo il titolo esecutivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 93/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 94/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 95/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 96/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 97/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 98/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →