Cassazione Penale, Sentenza n. 13982/2022 del 12/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello con quattro motivi: (1) nullità/violazione per mancato rispetto dei termini dilatori e delle notificazioni durante il periodo emergenziale (art. 601 c.p.p. e norme emergenziali 2020); (2) errata qualificazione giuridica del fatto, richiedendo la riqualificazione in furto ed lesioni o esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza, per presunto travisamento probatorio e mancata valutazione delle dichiarazioni; (3) violazione del divieto di reformatio in peius nella determinazione della pena, per avere il primo giudice applicato un minimo edittale successivo al fatto; (4) errata determinazione della diminuzione per il rito abbreviato, operata in misura diversa dal terzo "secco" previsto dall'art. 442 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il quarto motivo (errore nel calcolo della diminuzione per il rito abbreviato) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in 2 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione e 800,00 euro di multa. Gli altri motivi sono stati dichiarati manifestamente infondati o non consentiti: il primo (sui termini e notifiche) è stato respinto avendo la Corte territoriale correttamente motivato l'operatività delle notifiche nel periodo emergenziale; il secondo (riqualificazione) è stato rigettato in quanto la ricostruzione fattuale e probatoria supportava la rapina impropria; il terzo (reformatio in peius) è stato ritenuto infondato poiché la Corte d'appello ha correttamente applicato il minimo edittale vigente al tempo del fatto. La Cassazione ha esercitato la correzione diretta dell'errore ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
Norme richiamate
art. 601 c.p.p.
Termine dilatorio di venti giorni per la citazione a giudizio in appello; la Corte ha ritenuto che non spettasse un secondo termine dilatorio alla nuova fissazione dell'udienza nel periodo emergenziale
art. 83 decreto-legge n. 18/2020
Norma collegata al periodo emergenziale (sospensione/deroghe ai termini processuali); richiamata dalla difesa ma la Corte ha ritenuto compatibili le notificazioni necessarie per i rinvii
decreto-legge n. 36/2020
Proroga del periodo emergenziale e della sospensione dei termini; considerato nell'analisi sulla correttezza delle notificazioni e dei termini
art. 585, comma 4, c.p.p.
Termine entro il quale potevano essere depositati nuovi motivi in appello; la Corte ha ritenuto che il termine fosse stato rispettato dalla difesa
art. 628 c.p.
Norma sulla rapina; la Corte ha valutato la condotta come rapina impropria, considerando l'uso della violenza in continuità teleologica con la sottrazione
art. 393 c.p.
Reato meno grave richiamato dalla difesa (esercizio arbitrario di diritti), escluso dalla Corte perché incompatibile con la ricostruzione fattuale di rapina impropria
legge 23 giugno 2017, n. 103
Modifica normativa della cornice edittale richiamata nel motivo sul divieto di reformatio in peius; la Corte d'appello ha correttamente applicato il minimo vigente all'epoca del fatto
art. 442, comma 3, c.p.p.
Previsione della diminuzione della pena per il rito abbreviato: per i delitti la diminuzione è del 'terzo secco'; errore di calcolo su questa riduzione è stato ritenuto fondato
art. 620, comma 1, lett. l) c.p.p.
Potere della Corte di cassazione di emendare direttamente un errore materiale nella determinazione della pena senza rinvio; utilizzato per rideterminare la pena
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (art. 23, comma 8) e successiva conversione/modifiche
Norme che consentivano la trattazione scritta in Cassazione in mancanza di richiesta di discussione orale; applicate procedimentalmente nel caso
Massime di principio
- In periodo emergenziale le notificazioni necessarie per disporre rinvii d'udienza sono ammissibili e non sempre determinano un nuovo termine dilatorio di 20 giorni: la valutazione dipende dalla tempistica delle notifiche iniziali e dalla normativa emergenziale applicabile
- La rapina impropria può configurarsi anche se la violenza o la minaccia si realizza in momento o luogo diverso rispetto alla sottrazione, purché permanga un nesso teleologico e di quasi-flagranza finalizzato a impedire la riconquista della cosa o assicurare l'impunità
- Il giudice d'appello non può essere vincolato da un errore del primo giudice che abbia considerato una cornice edittale diversa da quella vigente al tempo del fatto: va applicato il minimo edittale corretto senza violare il divieto di reformatio in peius
- La diminuzione della pena per il rito abbreviato nei delitti è la riduzione 'secca' di un terzo e va calcolata con precisione: errori di calcolo possono determinare l'annullamento parziale e la rideterminazione della pena da parte della Cassazione
- La Corte di cassazione può correggere direttamente errori materiali e di calcolo nel trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 620 c.p.p., evitando il rinvio quando la correzione è possibile mediante valutazione immediata
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