Cassazione Penale, Ordinanza n. 02486/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello per il reato di furto, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza di appello per non aver riconosciuto d'ufficio la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Sosteneva che tale istituto fosse rilevabile d'ufficio nel giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 609, comma 2, c.p.p. La parte civile ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso e la liquidazione delle spese in suo favore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, pur essendo astrattamente corretto il richiamo all'art. 609, comma 2, c.p.p. per il possibile rilievo officioso della particolare tenuità del fatto, il ricorrente non aveva indicato in modo adeguato i presupposti concreti che avrebbero giustificato l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. e, quindi, non aveva reso deducibile il vizio di motivazione denunciato. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre escluso la liquidazione delle spese in favore della parte civile, rilevando che le conclusioni di quest'ultima non si confrontavano con i motivi di ricorso e non svolgevano un'effettiva attività di contrasto nei limiti consentiti nel giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 609, comma 2, c.p.p.
richiamato come base per il possibile rilievo officioso in cassazione di una causa di non punibilità, ma non sufficiente se il ricorso non indica i presupposti concreti dell'istituto invocato
art. 131-bis c.p.
causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; può essere rilevata d'ufficio, ma solo se il ricorso specifica gli elementi che ne rendono plausibile l'applicazione
art. 129 c.p.p.
evocato quale parametro del rilievo officioso della causa di non punibilità da parte della Corte di legittimità
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero
Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano Spelta Rapini, Rv. 284160-01
principio secondo cui il difetto di motivazione per mancato rilievo d'ufficio della particolare tenuità del fatto è deducibile solo se siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione della causa di non punibilità
Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886-01
richiamata per escludere la liquidazione delle spese alla parte civile in cassazione quando le conclusioni non si confrontano con i motivi di ricorso
Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716-01
richiamata sul medesimo punto delle spese alla parte civile nel giudizio di legittimità
Massime di principio
- In cassazione è deducibile il vizio di motivazione per omesso rilievo d'ufficio della particolare tenuità del fatto solo se il ricorrente indica specificamente gli elementi di fatto e di diritto che renderebbero applicabile l'art. 131-bis c.p.
- La possibilità per la Corte di legittimità di rilevare d'ufficio una causa di non punibilità non esonera il ricorrente dall'onere di allegare in ricorso i presupposti concreti dell'istituto invocato, altrimenti il motivo è non deducibile e il ricorso è inammissibile.
- La richiesta di spese della parte civile nel giudizio di cassazione non può essere accolta se le sue conclusioni non si confrontano con i motivi del ricorso e non realizzano un'effettiva attività difensiva nel limite del giudizio di legittimità.
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