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Parere

Parere n. 1148/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

quanto al ricorso n. 1159 del 2024: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Bernardino Vagnoni, Elisabetta Rita Lelli, contro Comune di Moncalieri, avverso provvedimento di diniego 14054 del 24 febbraio 2023 all'istanza di modifica del piano regolatore; quanto al ricorso n. 1162 del 2024: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Bernardino Vagnoni, Elisabetta Rita Lelli, contro Comune di Moncalieri, avverso provvedimento avente ad oggetto "segnalazione certificata inizio attività 21404/2022 ordine di non eseguire i lavori del 2 marzo 2023;

Giustizia amministrativa202401162

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del diniego comunale relativo alla modifica del piano regolatore e degli ordini di non eseguire i lavori e di rigetto di due SCIA edilizie riguardanti il medesimo immobile.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

I ricorrenti hanno impugnato, con due ricorsi straordinari connessi, rispettivamente: il provvedimento del 24 febbraio 2023 di diniego di una seconda istanza di modifica del piano regolatore relativa a un immobile sito in area FE4, destinata a strutture religiose; l’ordine del 2 marzo 2023 di non eseguire i lavori relativi a una SCIA e la comunicazione del 6 marzo 2023 di rigetto di un’altra SCIA. Essi hanno lamentato la contraddittorietà dell’azione comunale, sostenendo che il Comune aveva in precedenza rilasciato il permesso di costruire, assentito la voltura, riscosso gli oneri di urbanizzazione e rilasciato l’abitabilità, pur essendo l’area destinata a edilizia religiosa. Hanno inoltre sostenuto che la richiesta non fosse una vera variante urbanistica, ma un aggiornamento degli elaborati ai sensi dell’art. 17, comma 12, lettera h), punti 2 e 3, della legge regionale Piemonte n. 56/1977, prospettando anche il ricorso agli accordi di pianificazione negoziata ex art. 17-ter della medesima legge regionale. Il Comune ha eccepito la mancata impugnazione del primo diniego del 22 settembre 2022 e la natura meramente confermativa del successivo diniego del 24 febbraio 2023, sostenendo inoltre la non conformità del titolo edilizio alla disciplina urbanistica vigente. Per il ricorso n. 1162, i ricorrenti hanno riproposto le medesime doglianze con riferimento agli atti repressivi delle SCIA, evidenziando le esigenze abitative connesse alla disabilità grave di una familiare.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha disposto la riunione dei due ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva, poiché riguardano la stessa area e traggono origine dal permesso di costruire n. 11/2006. Ha esaminato prioritariamente il ricorso n. 1159, ritenendolo inammissibile perché diretto contro la nota del 24 febbraio 2023, qualificata come atto meramente confermativo del precedente diniego del 22 settembre 2022, non impugnato. La seconda nota richiamava integralmente il primo provvedimento, senza nuova istruttoria, nuova ponderazione degli interessi o nuova motivazione. Il ricorso è stato comunque ritenuto infondato nel merito. In materia urbanistica l’amministrazione dispone di ampia discrezionalità e deve perseguire l’interesse pubblico; il privato non vanta un’aspettativa tutelabile alla modifica dello strumento urbanistico in assenza di uno specifico interesse pubblico. Il sindacato sulle scelte pianificatorie è estrinseco e limitato ai casi di errore di fatto, manifesta illogicità o irrazionalità. È stata ritenuta infondata anche la prospettazione relativa all’aggiornamento degli elaborati e agli accordi di pianificazione negoziata. In ragione della natura assorbente di tali conclusioni, il ricorso n. 1162 è stato rigettato, senza autonoma accoglienza delle doglianze relative alle SCIA. Il parere ha inoltre rilevato che resta in astratto valutabile un’eventuale tutela risarcitoria nei confronti dell’amministrazione o del privato dante causa, ove ne ricorrano i presupposti.

Osservazioni

Ricorso n. 1159 - Mancata impugnazione del primo diniego

Il ricorso è inammissibile perché rivolto contro la nota del 24 febbraio 2023, meramente confermativa del diniego del 22 settembre 2022, che non era stato impugnato.

Ricorso n. 1159 - Nozione di atto meramente confermativo

La nota successiva richiama integralmente il precedente diniego e non risulta preceduta da nuova istruttoria, nuova ponderazione degli interessi o nuova motivazione; essa non riapre i termini per l’impugnazione del primo provvedimento.

Ricorso n. 1159 - Discrezionalità urbanistica

Nel merito, la scelta di non modificare il piano regolatore rientra nell’ampia discrezionalità dell’amministrazione e non è censurabile sulla base della sola non condivisibilità della scelta, in assenza di errori di fatto o abnorme illogicità.

Ricorso n. 1159 - Interesse pubblico alla variante

La richiesta dei privati non evidenzia uno specifico interesse pubblico alla modifica dello strumento urbanistico; pertanto non sussiste un’aspettativa tutelabile alla variazione della destinazione dell’area.

Ricorso n. 1159 - Aggiornamento degli elaborati e pianificazione negoziata

È stata ritenuta infondata sia la qualificazione dell’istanza come mero aggiornamento degli elaborati ai sensi dell’art. 17, comma 12, lettera h), della legge regionale Piemonte n. 56/1977, sia la prospettazione del ricorso agli accordi di pianificazione negoziata ex art. 17-ter della stessa legge regionale.

Ricorso n. 1162 - Atti relativi alle SCIA

Il ricorso n. 1162 è infondato, in ragione della natura assorbente delle conclusioni raggiunte sul diniego di modifica del piano regolatore e della riproposizione delle medesime doglianze.

Norme richiamate

  • d.P.R. 1199/1971

    Disciplina il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, oggetto dei due affari esaminati.

  • art. 17, comma 12, lettera h), punti 2 e 3, l.r. Piemonte n. 56/1977

    Non costituiscono varianti del PRG: h) gli aggiornamenti degli elaborati cartografici e normativi di piano, necessari per il recepimento: 2) di sopravvenute norme ed atti aventi carattere di prevalenza, i cui effetti sulle previsioni urbanistiche siano chiaramente deducibili; 3) di mutamenti oggettivi nel contesto di riferimento del piano, i cui effetti sulle previsioni urbanistiche siano chiaramente deducibili.

    La disposizione è stata invocata dai ricorrenti per qualificare la loro istanza come aggiornamento degli elaborati e non come variante; il Consiglio di Stato ha ritenuto infondata tale prospettazione nel caso concreto.

  • art. 17-ter l.r. Piemonte n. 56/1977

    La procedura degli accordi di pianificazione negoziata non costituisce uno strumento idoneo a imporre all’amministrazione l’accoglimento dell’interesse privato, restando ampia la discrezionalità comunale nella tutela dell’interesse pubblico urbanistico.

  • art. 17, comma 12, l. 400/1988

Massime di principio

  • Un atto successivo è meramente confermativo, e quindi non autonomamente impugnabile, quando si limita a richiamare o ribadire un precedente provvedimento senza nuova istruttoria, nuova ponderazione degli interessi e nuova motivazione; in tal caso l’interessato deve impugnare il provvedimento originario.
  • Le scelte di pianificazione urbanistica sono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e sono sindacabili in sede di legittimità soltanto per errori di fatto, manifesta illogicità, irrazionalità o altri vizi immediatamente riconoscibili; non è sufficiente contestarne la non condivisibilità o l’opportunità.
  • La richiesta del privato di modificare uno strumento urbanistico non determina, di per sé, un’aspettativa tutelabile all’approvazione della variante, poiché l’amministrazione deve valutare prioritariamente l’interesse pubblico complessivo al governo del territorio.
  • La precedente adozione di atti edilizi favorevoli e il rilascio dell’abitabilità non attribuiscono al privato un diritto immutabile alla conservazione della destinazione urbanistica dell’area né obbligano l’amministrazione ad accogliere una successiva istanza di modifica del piano.
  • La connessione soggettiva e oggettiva tra ricorsi riguardanti la medesima area e fondati sullo stesso titolo edilizio giustifica la riunione degli affari e consente di esaminare prioritariamente il ricorso il cui esito presenta efficacia assorbente sull’altro.

Diniego di variante urbanistica e atti relativi a SCIA edilizie

Il parere riguarda due ricorsi straordinari proposti da proprietari privati contro il Comune di Moncalieri. Il primo era diretto contro il diniego di una richiesta di modifica del piano regolatore relativa a un immobile situato in area FE4, destinata a strutture religiose; il secondo impugnava l’ordine di non eseguire i lavori e la comunicazione di rigetto relativi a due SCIA edilizie riferite al medesimo immobile.

Premesse e vicenda amministrativa

L’edificio era stato interessato da un permesso di costruire rilasciato nel 2006, successivamente volturato ai ricorrenti. Questi avevano inoltre corrisposto gli oneri di urbanizzazione e ottenuto l’abitabilità nei primi mesi del 2019. Nel 2021 il Comune aveva accertato che l’immobile ricadeva in area FE4, nella quale era ammessa esclusivamente l’edilizia con destinazione religiosa.

I proprietari avevano quindi presentato una prima istanza di modifica del piano regolatore, respinta il 22 settembre 2022, e una seconda istanza, respinta con nota del 24 febbraio 2023. Contestualmente, il Comune aveva adottato atti impeditivi o reiettivi rispetto a SCIA edilizie presentate per lavori sull’immobile.

Riunione dei ricorsi

Il Consiglio di Stato ha riunito i due ricorsi per l’evidente connessione soggettiva e oggettiva. Entrambi riguardano la stessa area catastale e traggono origine dal permesso di costruire n. 11/2006. È stato esaminato per primo il ricorso n. 1159, poiché le relative questioni risultavano assorbenti rispetto al ricorso n. 1162.

Inammissibilità del ricorso contro il secondo diniego

Il ricorso n. 1159 è stato dichiarato inammissibile. Il provvedimento del 24 febbraio 2023 era infatti meramente confermativo del precedente diniego del 22 settembre 2022, che non era stato impugnato.

La nota successiva richiamava integralmente la precedente comunicazione e ribadiva l’assenza di interesse pubblico alla modifica dello strumento urbanistico. Non risultavano una nuova istruttoria, una nuova ponderazione degli interessi o un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto. Di conseguenza, il secondo atto non aveva natura autonomamente lesiva e non poteva riaprire il termine per impugnare il primo diniego.

Infondato anche il merito della domanda

Il Collegio ha ritenuto comunque infondate le censure sostanziali. Le scelte urbanistiche costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e devono perseguire l’interesse pubblico generale al governo del territorio, non l’interesse individuale del proprietario, anche quando quest’ultimo sia comprensibile o meritevole di considerazione.

La motivazione delle scelte urbanistiche può essere generale e deve indicare i criteri e i profili complessivi che sorreggono la pianificazione. Il sindacato di legittimità è estrinseco e limitato alla verifica di errori di fatto, manifesta illogicità, irrazionalità o abnormità. Non è invece consentito sostituire la valutazione dell’amministrazione con un giudizio di mera maggiore opportunità o condivisibilità della scelta pianificatoria.

Nel caso concreto non è stato ravvisato uno specifico interesse pubblico alla modifica della destinazione dell’area. I precedenti atti edilizi favorevoli, il pagamento degli oneri e il rilascio dell’abitabilità non hanno fatto sorgere un’aspettativa tutelabile alla conservazione della destinazione urbanistica né imposto al Comune di approvare la richiesta dei proprietari.

Aggiornamento degli elaborati e accordi di pianificazione

Il Collegio ha escluso che la richiesta potesse essere qualificata come semplice aggiornamento degli elaborati cartografici e normativi ai sensi dell’art. 17, comma 12, lettera h), punti 2 e 3, della legge regionale Piemonte n. 56/1977. È stata inoltre ritenuta infondata la prospettazione relativa agli accordi di pianificazione negoziata previsti dall’art. 17-ter della stessa legge regionale, poiché tali strumenti non comprimono la discrezionalità dell’amministrazione né possono essere utilizzati per imporre il soddisfacimento dell’interesse privato.

Esito del ricorso relativo alle SCIA

Il ricorso n. 1162 è stato rigettato. Le doglianze relative all’ordine di non eseguire i lavori e al rigetto delle SCIA riproducevano sostanzialmente quelle già esaminate nel ricorso n. 1159. L’infondatezza della contestazione relativa al diniego di modifica del piano regolatore ha quindi assunto carattere assorbente.

Conclusioni

Il parere ha concluso nel senso che, riuniti i ricorsi, il ricorso n. 1159 dovesse essere dichiarato inammissibile e il ricorso n. 1162 dovesse essere rigettato. Il Collegio ha comunque precisato che i ricorrenti possono valutare altre forme di tutela, in particolare un’azione risarcitoria, qualora emergano i presupposti della responsabilità dell’amministrazione o del privato dante causa.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiDestinazioni d'uso e zone omogeneeTitoli abilitativi ediliziRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiUrbanistica e governo del territorioEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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