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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26689/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda il sequestro e la successiva convalida della perquisizione/sequestro di sostanze stupefacenti rinvenute nella disponibilità dell'indagato, in particolare 7.393,50 grammi di marijuana e 290 grammi di hashish, nell'ambito di un procedimento per detenzione illecita di stupefacenti. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato la misura, deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 192 c.p.p., 73 d.P.R. 309/1990 e 18 d.l. 48/2025, assumendo che il principio attivo della sostanza fosse inferiore allo 0,5% e che, per il principio di offensività, la condotta dovesse ritenersi penalmente irrilevante, poiché la sostanza non avrebbe avuto effetto drogante. Con il secondo motivo ha ribadito l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 18 d.l. 48/2025, deducendo che il tribunale del riesame l'avesse trascurata nonostante la sua rilevanza, anche alla luce di una memoria depositata in udienza camerale.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché, dopo la proposizione dell'impugnazione, la Procura aveva trasmesso il provvedimento con cui, in data 19 gennaio 2026, era stato disposto il dissequestro di quanto già sottoposto a cautela, sulla base degli esiti della relazione del laboratorio di analisi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al solo pagamento delle spese processuali, senza applicazione della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, in ragione del principio secondo cui, quando l'inammissibilità dipende da una causa non imputabile al ricorrente e il provvedimento impugnato sia stato nel frattempo revocato, non opera la condanna alla Cassa.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice richiamata per qualificare il fatto come detenzione illecita di stupefacenti; la Corte non ne esamina nel merito la configurabilità, perché il ricorso è dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 192 c.p.p.

    norma invocata dalla difesa a sostegno della censura sulla valutazione del materiale probatorio e sul dato del principio attivo; non viene affrontata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 18 d.l. 48/2025

    norma evocata dalla difesa sia sotto il profilo della violazione di legge sia sotto quello della legittimità costituzionale; la Corte non entra nel merito della questione perché il ricorso perde interesse per il sopravvenuto dissequestro.

  • art. 616 c.p.p.

    la Corte richiama il regime delle conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, precisando che, quando la causa di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non è imputabile al ricorrente, non si applica la condanna al versamento alla Cassa delle ammende, ma solo alle spese processuali.

  • art. 1, comma 64, l. 103/2017

    disposizione richiamata come modifica dell'art. 616 c.p.p.; la Corte afferma che, anche dopo tale intervento, resta ferma la regola per cui in caso di inammissibilità non imputabile al ricorrente per sopravvenuta revoca del provvedimento impugnato non va irrogata la sanzione in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro un provvedimento cautelare o di sequestro diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio di legittimità, il provvedimento impugnato venga revocato o comunque perda efficacia per effetto di un successivo dissequestro.
  • Quando l'inammissibilità dell'impugnazione deriva da una causa non imputabile al ricorrente, la conseguenza economica è limitata al pagamento delle spese processuali; non è dovuta la somma alla Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.
  • In presenza di sopravvenuta carenza di interesse, la Corte di cassazione non esamina nel merito i motivi relativi alla offensività del fatto o alla legittimità costituzionale della norma incriminatrice o di altra disposizione applicata dal giudice di merito.
  • La verifica del principio di offensività e del dato del principio attivo dello stupefacente resta assorbita se l'oggetto della misura cautelare reale è già stato dissequestrato prima della decisione sul ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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