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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14214/2023 del 23/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionario credito)

La controversia

I mutuatari avevano proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso un atto di precetto notificato dalla banca mutuante per il pagamento di tre rate scadute di un contratto di mutuo fondiario stipulato il 4 luglio 2005. L'opposizione era stata respinta in primo grado e la decisione confermata in appello. In Cassazione i ricorrenti deducevano tre censure: 1) violazione degli artt. 474 c.p.c., 1813 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che mancasse l'autosufficienza del mutuo fondiario quale titolo esecutivo perché non vi sarebbe stata effettiva creazione della disponibilità della somma in loro favore né erogazione nella forma dell'atto pubblico; 2) violazione degli artt. 1418 c.c., 2697 c.c. e 115 c.p.c., per asserita inesistenza della traditio della somma e nullità del mutuo fondiario in presenza di un preteso 'patto distrattivo' con destinazione delle somme al pagamento di passività pregresse; 3) violazione dell'art. 39 TUB e degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., assumendo che l'erogazione fosse avvenuta dopo la stipula e direttamente a favore di società cooperative terze, in violazione della disciplina del mutuo fondiario e della necessaria annotazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che il contratto di mutuo fondiario può integrare titolo esecutivo anche quando, insieme all'atto di mutuo, sia presente un atto di erogazione e quietanza idoneo a trasferire immediatamente la disponibilità giuridica della somma al mutuatario; la consegna non richiede necessariamente un passaggio materiale del denaro, essendo sufficiente la disponibilità giuridica della somma. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva accertato che i mutuatari avevano acquisito tale disponibilità e avevano destinato la somma al ripianamento dei debiti di società cooperative di cui erano fideiussori, sicché non ricorreva alcuna nullità del mutuo né un patto illecito provato. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, da un lato, non adeguatamente esposto, e dall'altro perché si scontrava con un accertamento di fatto della Corte territoriale, insindacabile in sede di legittimità, secondo cui la consegna era avvenuta contestualmente alla stipula, rendendo inapplicabile l'art. 39, comma 2, TUB. La Corte ha inoltre disposto la condanna alle spese e l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    norma posta a fondamento dell'opposizione all'esecuzione proposta contro il precetto.

  • art. 474, comma 1, n. 3 c.p.c.

    il contratto di mutuo fondiario, se assistito da atto di erogazione e quietanza con immediata disponibilità giuridica della somma, può valere come titolo esecutivo.

  • art. 1813 c.c.

    richiamato per contestare la natura di mutuo; la Corte ribadisce che la consegna può essere anche giuridica e non solo materiale.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dai ricorrenti in tema di prova; la Corte reputa le censure infondate o inammissibili alla luce degli accertamenti di merito.

  • art. 1418 c.c.

    richiamato per sostenere la nullità del mutuo; la Corte esclude la nullità del cosiddetto mutuo solutorio in assenza di specifiche ragioni di illiceità.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere della prova; le doglianze sono respinte perché il fatto decisivo è stato già accertato in fatto dai giudici di merito.

  • art. 39, comma 2, TUB

    la mancata annotazione è irrilevante nel caso concreto perché la stipula e l'erogazione sono state ritenute contestuali; in ogni caso la violazione della disciplina del mutuo fondiario non incide sull'intrinseca validità del contratto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per determinare la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Il contratto di mutuo fondiario può costituire titolo esecutivo quando, accanto all'atto di mutuo, risulti un atto di erogazione e quietanza idoneo a trasferire al mutuatario la disponibilità giuridica della somma, senza che sia necessaria una traditio materiale del denaro.
  • La consegna nel contratto di mutuo non va intesa in senso meramente materiale: è sufficiente che il mutuatario consegua la disponibilità giuridica della somma, anche attraverso operazioni contabili o meccanismi negoziali che evitino un doppio trasferimento.
  • Il cosiddetto mutuo solutorio non è nullo per il solo fatto che la somma erogata sia destinata a estinguere debiti preesistenti del mutuatario verso il mutuante o verso terzi, purché l'operazione realizzi effettivamente uno spostamento giuridico di disponibilità della somma.
  • La deduzione di un patto illecito o distrattivo richiede specifica allegazione e prova di elementi di invalidità ulteriori rispetto alla mera destinazione della somma al pagamento di passività pregresse.
  • La violazione delle regole speciali sul mutuo fondiario non incide necessariamente sulla validità intrinseca del contratto, soprattutto quando l'accertamento di merito abbia escluso la separazione temporale tra stipula ed erogazione.

Come è indicizzato

MaterieTitolo esecutivoMutuoInadempimentoProveOpposizioni esecutive
RamiEsecuzioniBancario e finanziarioContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieInteressi usurari
IstitutiOnere della provaNullità

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