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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05946/2026 del 12/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216, comma 1, n.1, R.D. 267/1942) per avere, in qualità di legale rappresentante della SOVEL s.a.s. dichiarata fallita, distratto euro 19.640,40 mediante pagamenti personali tramite POS sul conto societario. La difesa ha articolato cinque motivi: (1) travisamento della prova e errata esclusione della liquidità/esigibilità di un credito per utili non percepiti di euro 48.256,00, e richiesta di considerare l'approvazione implicita del bilancio/rendiconto nelle s.a.s.; (2) errata applicazione dell'art. 216 e mancata valutazione della concreta offensività/pericolo concreto e del dolo, dato il saldo attivo e consistenti crediti della società; (3) invocazione dell'errore scusabile ai sensi dell'art. 47 cod. pen. (errore su legge diversa dalla legge penale) per errata interpretazione di norme statutarie e civilistiche; (4) violazione della regola del "oltre ogni ragionevole dubbio"; (5) mancato riconoscimento dell'attenuante per speciale tenuità del danno (art. 219, comma 3, R.D. 267/1942).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato o dichiarato inammissibili la maggior parte dei motivi (1, 3, 4) ritenendo corretta la valutazione di merito che aveva escluso l'esistenza/approvazione del bilancio e la scriminante per errore su legge diversa dalla legge penale. Tuttavia il ricorso è stato ritenuto fondato con riguardo al secondo motivo: i giudici di merito non hanno adeguatamente valutato la "offensività in termini di pericolo concreto" della distrazione (art. 216), limitandosi a qualificare i prelievi come distrattivi senza correlare tale atto agli "indici di fraudolenza" e alla situazione patrimoniale complessiva al momento del fatto. Per tale vizio di motivazione la sentenza impugnata è annullata e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Messina per un nuovo esame mirato a verificare la sussistenza del pericolo concreto; il quinto motivo (attenuante della speciale tenuità) è assorbito dall'annullamento sul punto di fatto rilevante.

Norme richiamate

  • R.D. 267/1942 (Legge fallimentare), art. 216, comma 1, n.1

    Norma di riferimento per la bancarotta fraudolenta patrimoniale; la Corte ricorda che si tratta di reato di pericolo concreto e richiede la valutazione degli indici di fraudolenza e dell'idoneità ex ante della condotta a mettere in pericolo i creditori

  • R.D. 267/1942 (Legge fallimentare), art. 219, comma 3

    Attenuante della speciale tenuità del danno: la sua valutazione è assorbita dall'accertamento del pericolo concreto e dalla nuova valutazione che dovrà essere svolta in sede di rinvio

  • art. 33 legge fallimentare

    Richiamato in relazione alla relazione del curatore utilizzata in merito alla ricostruzione del patrimonio e delle operazioni contestate

  • cod. civ., art. 2262

    Disciplina civilistica richiamata dalla difesa circa l'approvazione del rendiconto/bilancio e il diritto ai dividendi; la Corte ha ritenuto che l'asserito diritto presupponga l'esistenza effettiva del bilancio/rendiconto

  • cod. civ., art. 2320, comma 3 (giurisprudenza civile citata)

    Richiamata dalla difesa per sostenere che nelle s.a.s. con un unico accomandatario l'approvazione del bilancio possa essere implicita; la Corte ha però evidenziato che in concreto non risultava neppure la presentazione del rendiconto/bilancio

  • cod. pen., art. 47, comma 3

    Norma sull'errore su legge diversa dalla legge penale che può escludere la punibilità quando cagioni errore sul fatto costitutivo del reato; invocata dalla difesa ma ritenuta inapplicabile perché il ragionamento presupponeva l'esistenza di un bilancio che la Corte ha invece ritenuto inesistente

  • cod. pen., art. 5

    Citato dai giudici di merito nel contesto dell'errore sulla legge penale; la Corte richiama la distinzione tra errore di diritto penale e errore su norma extra-penale

  • cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. e)

    Richiamato per delimitare il sindacato della Cassazione sulle motivazioni di fatto (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione)

Massime di principio

  • Per giustificare prelievi da conto societario come utili, è necessario provare l'esistenza effettiva del bilancio/rendiconto e la sua approvazione; la mera affermazione di un credito per utili non percepiti non basta senza documentazione.
  • Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale è un reato di pericolo concreto: oltre alla natura distrattiva dell'atto, il giudice deve motivare come e perché l'atto fosse idoneo, ex ante, a mettere in pericolo la garanzia dei creditori, valutando la situazione patrimoniale e gli "indici di fraudolenza".
  • La sussistenza di un saldo attivo o di crediti rilevanti può ridurre la probabilità di integrare il pericolo concreto; pertanto la difesa deve documentare lo stato patrimoniale e la concreta non idoneità del prelievo a menomare la massa creditoria.
  • L'errore su norme extra-penali (statuto, norme civilistiche) può escludere la punibilità ai sensi dell'art. 47 cod. pen. solo se ricorrono i presupposti: l'errore deve riguardare un fatto costitutivo del reato e il fatto su cui l'errore incide deve effettivamente esistere (es. l'esistenza di un bilancio).
  • In Cassazione non è consentita una rivalutazione libera della prova: i motivi che chiedono diversa valutazione dei fatti sono in gran parte inammissibili; tuttavia la Cassazione può cassare per vizio di motivazione quando manca la necessaria esposizione logica su elementi fondamentali (es. valutazione del pericolo concreto).
  • L'annullamento per difetto di motivazione non produce automaticamente l'assoluzione: la causa viene rimessa al giudice di merito per un nuovo esame limitato agli aspetti indicati dalla Cassazione.

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