Cassazione Penale, Sentenza n. 05946/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216, comma 1, n.1, R.D. 267/1942) per avere, in qualità di legale rappresentante della SOVEL s.a.s. dichiarata fallita, distratto euro 19.640,40 mediante pagamenti personali tramite POS sul conto societario. La difesa ha articolato cinque motivi: (1) travisamento della prova e errata esclusione della liquidità/esigibilità di un credito per utili non percepiti di euro 48.256,00, e richiesta di considerare l'approvazione implicita del bilancio/rendiconto nelle s.a.s.; (2) errata applicazione dell'art. 216 e mancata valutazione della concreta offensività/pericolo concreto e del dolo, dato il saldo attivo e consistenti crediti della società; (3) invocazione dell'errore scusabile ai sensi dell'art. 47 cod. pen. (errore su legge diversa dalla legge penale) per errata interpretazione di norme statutarie e civilistiche; (4) violazione della regola del "oltre ogni ragionevole dubbio"; (5) mancato riconoscimento dell'attenuante per speciale tenuità del danno (art. 219, comma 3, R.D. 267/1942).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato o dichiarato inammissibili la maggior parte dei motivi (1, 3, 4) ritenendo corretta la valutazione di merito che aveva escluso l'esistenza/approvazione del bilancio e la scriminante per errore su legge diversa dalla legge penale. Tuttavia il ricorso è stato ritenuto fondato con riguardo al secondo motivo: i giudici di merito non hanno adeguatamente valutato la "offensività in termini di pericolo concreto" della distrazione (art. 216), limitandosi a qualificare i prelievi come distrattivi senza correlare tale atto agli "indici di fraudolenza" e alla situazione patrimoniale complessiva al momento del fatto. Per tale vizio di motivazione la sentenza impugnata è annullata e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Messina per un nuovo esame mirato a verificare la sussistenza del pericolo concreto; il quinto motivo (attenuante della speciale tenuità) è assorbito dall'annullamento sul punto di fatto rilevante.
Norme richiamate
R.D. 267/1942 (Legge fallimentare), art. 216, comma 1, n.1
Norma di riferimento per la bancarotta fraudolenta patrimoniale; la Corte ricorda che si tratta di reato di pericolo concreto e richiede la valutazione degli indici di fraudolenza e dell'idoneità ex ante della condotta a mettere in pericolo i creditori
R.D. 267/1942 (Legge fallimentare), art. 219, comma 3
Attenuante della speciale tenuità del danno: la sua valutazione è assorbita dall'accertamento del pericolo concreto e dalla nuova valutazione che dovrà essere svolta in sede di rinvio
art. 33 legge fallimentare
Richiamato in relazione alla relazione del curatore utilizzata in merito alla ricostruzione del patrimonio e delle operazioni contestate
cod. civ., art. 2262
Disciplina civilistica richiamata dalla difesa circa l'approvazione del rendiconto/bilancio e il diritto ai dividendi; la Corte ha ritenuto che l'asserito diritto presupponga l'esistenza effettiva del bilancio/rendiconto
cod. civ., art. 2320, comma 3 (giurisprudenza civile citata)
Richiamata dalla difesa per sostenere che nelle s.a.s. con un unico accomandatario l'approvazione del bilancio possa essere implicita; la Corte ha però evidenziato che in concreto non risultava neppure la presentazione del rendiconto/bilancio
cod. pen., art. 47, comma 3
Norma sull'errore su legge diversa dalla legge penale che può escludere la punibilità quando cagioni errore sul fatto costitutivo del reato; invocata dalla difesa ma ritenuta inapplicabile perché il ragionamento presupponeva l'esistenza di un bilancio che la Corte ha invece ritenuto inesistente
cod. pen., art. 5
Citato dai giudici di merito nel contesto dell'errore sulla legge penale; la Corte richiama la distinzione tra errore di diritto penale e errore su norma extra-penale
cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. e)
Richiamato per delimitare il sindacato della Cassazione sulle motivazioni di fatto (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione)
Massime di principio
- Per giustificare prelievi da conto societario come utili, è necessario provare l'esistenza effettiva del bilancio/rendiconto e la sua approvazione; la mera affermazione di un credito per utili non percepiti non basta senza documentazione.
- Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale è un reato di pericolo concreto: oltre alla natura distrattiva dell'atto, il giudice deve motivare come e perché l'atto fosse idoneo, ex ante, a mettere in pericolo la garanzia dei creditori, valutando la situazione patrimoniale e gli "indici di fraudolenza".
- La sussistenza di un saldo attivo o di crediti rilevanti può ridurre la probabilità di integrare il pericolo concreto; pertanto la difesa deve documentare lo stato patrimoniale e la concreta non idoneità del prelievo a menomare la massa creditoria.
- L'errore su norme extra-penali (statuto, norme civilistiche) può escludere la punibilità ai sensi dell'art. 47 cod. pen. solo se ricorrono i presupposti: l'errore deve riguardare un fatto costitutivo del reato e il fatto su cui l'errore incide deve effettivamente esistere (es. l'esistenza di un bilancio).
- In Cassazione non è consentita una rivalutazione libera della prova: i motivi che chiedono diversa valutazione dei fatti sono in gran parte inammissibili; tuttavia la Cassazione può cassare per vizio di motivazione quando manca la necessaria esposizione logica su elementi fondamentali (es. valutazione del pericolo concreto).
- L'annullamento per difetto di motivazione non produce automaticamente l'assoluzione: la causa viene rimessa al giudice di merito per un nuovo esame limitato agli aspetti indicati dalla Cassazione.
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