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Sentenza

Sentenza n. 11604/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza (K10/-OMISSIS-);

Giustizia amministrativa202512527

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana, fondato su elementi di controindicazione penale e asserito scambio di persona

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (richiedente cittadinanza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto un clamoroso errore di persona, sostenendo che gli elementi di controindicazione penale posti a fondamento del diniego riguardassero un soggetto diverso. Nel corso del giudizio il Ministero dell'Interno ha trasmesso il decreto di concessione della cittadinanza italiana, adottato il 19 maggio 2026, e ha chiesto la compensazione delle spese. Il ricorrente ha preso atto dell'esito favorevole del riesame, chiedendo tuttavia la condanna del Ministero alle spese, poiché il provvedimento favorevole sarebbe intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso e delle censure relative allo scambio di persona.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'emanazione del decreto di concessione della cittadinanza ha soddisfatto la pretesa sostanziale del ricorrente e ha reso priva di oggetto la domanda di annullamento del diniego. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale e le ha poste a carico del Ministero dell'Interno, ritenendo rilevante che il riesame favorevole fosse intervenuto dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    La domanda di concessione della cittadinanza italiana era stata presentata ai sensi di tale disposizione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l'amministrazione adotta un provvedimento successivo che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza dell'oggetto della domanda.
  • In caso di cessazione della materia del contendere conseguente all'adozione in sede amministrativa di un provvedimento favorevole successivo alla proposizione del ricorso, la regolazione delle spese può essere effettuata sulla base della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe presumibilmente prevalso in assenza del provvedimento sopravvenuto.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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