Sentenza n. 11604/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza (K10/-OMISSIS-);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana, fondato su elementi di controindicazione penale e asserito scambio di persona
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente cittadinanza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto un clamoroso errore di persona, sostenendo che gli elementi di controindicazione penale posti a fondamento del diniego riguardassero un soggetto diverso. Nel corso del giudizio il Ministero dell'Interno ha trasmesso il decreto di concessione della cittadinanza italiana, adottato il 19 maggio 2026, e ha chiesto la compensazione delle spese. Il ricorrente ha preso atto dell'esito favorevole del riesame, chiedendo tuttavia la condanna del Ministero alle spese, poiché il provvedimento favorevole sarebbe intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso e delle censure relative allo scambio di persona.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'emanazione del decreto di concessione della cittadinanza ha soddisfatto la pretesa sostanziale del ricorrente e ha reso priva di oggetto la domanda di annullamento del diniego. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale e le ha poste a carico del Ministero dell'Interno, ritenendo rilevante che il riesame favorevole fosse intervenuto dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La domanda di concessione della cittadinanza italiana era stata presentata ai sensi di tale disposizione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l'amministrazione adotta un provvedimento successivo che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza dell'oggetto della domanda.
- In caso di cessazione della materia del contendere conseguente all'adozione in sede amministrativa di un provvedimento favorevole successivo alla proposizione del ricorso, la regolazione delle spese può essere effettuata sulla base della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe presumibilmente prevalso in assenza del provvedimento sopravvenuto.
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