Cassazione Civile, Ordinanza n. 00376/2024 del 05/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per euro 36.202,46, oltre accessori, quale compenso per l'attività difensiva svolta in quattro procedimenti connessi a una controversia per infiltrazioni in un immobile: un procedimento per accertamento tecnico preventivo, un giudizio ordinario di condanna all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni e al risarcimento del danno, un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. e un ricorso per l'attuazione del provvedimento cautelare ex art. 669-duodecies c.p.c. Il cliente proponeva opposizione. Il Tribunale di Salerno revocava il decreto ingiuntivo e liquidava una somma inferiore, ritenendo che il valore della causa dovesse essere determinato con riferimento al decisum e non al disputatum, e applicando per alcune attività i parametri del d.m. 55/2014 e per l'ATP quelli del d.m. 127/2004. L'avvocato ricorreva per cassazione con due motivi: 1) violazione delle norme sui parametri forensi, sostenendo che il compenso dovesse essere calcolato sul valore della domanda giudiziale e che, nel caso concreto, la controversia fosse di valore indeterminabile; 2) violazione della norma che consente l'aumento del compenso quando il difensore assiste più soggetti o, nel caso specifico, un solo soggetto contro più soggetti, e omessa motivazione per non avere riconosciuto l'aumento del 20% per ciascun convenuto oltre il primo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto che il giudice di merito non potesse applicare automaticamente il criterio del decisum, dovendo invece verificare in concreto se la pretesa originariamente azionata fosse congrua o manifestamente sproporzionata rispetto al risultato ottenuto, per stabilire se fare riferimento al disputatum o al decisum. Ha inoltre affermato che, essendo la causa stata trattata contro più convenuti, il giudice doveva motivare espressamente l'eventuale mancato aumento del compenso previsto dal d.m. 55/2014. Ne è seguita la cassazione dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Salerno anche per le spese di legittimità, affinché proceda a nuova liquidazione secondo i principi indicati.
Norme richiamate
art. 14, d.lgs. n. 150 del 2011
indica il rito dell'opposizione al decreto ingiuntivo per compensi professionali
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
denuncia violazione di legge come vizio dedotto in cassazione
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
denuncia nullità della sentenza/ordinanza per vizio di motivazione nei casi rilevanti
art. 111 Cost.
richiamato come parametro del sindacato sulla motivazione e sulla correttezza della decisione
art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014
richiamato per i parametri di liquidazione dei compensi forensi
art. 5, comma 2, d.m. n. 55 del 2014
"Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all’entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti"
per la liquidazione dei compensi, il valore va normalmente commisurato alla domanda, salvo che il valore effettivo della controversia sia manifestamente diverso da quello presunto
art. 6, d.m. n. 127 del 2004
per le attività soggette al previgente tariffario, il valore effettivo può rilevare se manifestamente diverso da quello presunto
art. 10 c.p.c.
richiamato come criterio codicistico per la determinazione del valore della causa
artt. 132 e 133 c.p.c.
richiamati in relazione all'obbligo di motivazione
art. 669-duodecies c.p.c.
procedimento di attuazione del provvedimento cautelare oggetto di liquidazione
art. 700 c.p.c.
ricorso cautelare ante causam o in corso di causa oggetto di liquidazione
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamo al dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
d.m. n. 55 del 2014
regolamento sui parametri per la liquidazione dei compensi forensi
d.m. n. 127 del 2004
tariffa previgente applicabile ratione temporis al procedimento di ATP
Massime di principio
- Nella liquidazione dei compensi dell'avvocato a carico del cliente, il valore della controversia va normalmente parametrato all'entità della domanda giudiziale; il giudice può discostarsene solo se il valore effettivo della lite risulti manifestamente diverso da quello presunto, con valutazione concreta dell'attività svolta e della reale complessità della prestazione.
- Il criterio del decisum non può essere applicato in modo automatico per ridurre il compenso professionale: occorre verificare se la pretesa azionata fosse o meno ragionevole rispetto al risultato conseguito, perché solo in presenza di una domanda esagerata e sproporzionata il valore effettivo può sostituire quello della domanda.
- Quando l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti aventi la stessa posizione processuale, l'aumento del compenso previsto dai parametri forensi è rimesso alla valutazione del giudice, ma il mancato riconoscimento dell'aumento deve essere motivato.
- In sede di liquidazione dei compensi professionali, l'applicazione dei parametri tariffari richiede coerenza con il regime temporale delle attività svolte e con i criteri legali di determinazione del valore della controversia.
- La motivazione del provvedimento che liquida i compensi deve rendere comprensibile sia il criterio di valore adottato sia l'eventuale mancato esercizio della facoltà di aumento prevista per la difesa di più parti controparte.
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