Cassazione Penale, Sentenza n. 2897/2024 del 23/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal Gip (07/09/2023) per il reato di tentata estorsione in concorso, aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p.; per Iammarino anche contestazione per violazione dell'art. 73 d.P.R. 309/90. Il ricorso deduceva: 1) vizio di motivazione e travisamento delle prove in relazione all'attendibilità della persona offesa, senza riscontri; 2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle esigenze cautelari, sostenute con argomentazioni di stile e non adeguatamente motivate
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché le censure prospettate si risolvevano in una diversa valutazione di fatti e di attendibilità già compiuta dal giudice di merito, materie non sindacabili in sede di legittimità salvo carenza o manifesta illogicità della motivazione o violazione di norme specifiche. Il provvedimento impugnato è stato ritenuto dotato di motivazione congrua: il Tribunale aveva valorizzato dichiarazioni della persona offesa (Salvatore Capuano e il figlio Vincenzo), la deposizione del maresciallo Brescia e riscontri dalle immagini del sistema di videosorveglianza, idonei a ricostruire due episodi di tentata estorsione (28/08 e 04/09/2023) commessi in concorso. Le esigenze cautelari sono state ritenute giustificate dall'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., dalle gravi modalità del fatto, dalla spregiudicatezza e dai legami con il tessuto criminale, con esclusione di misure meno afflittive. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in l. n.176 del 2020
Richiamata la forma di rito e le modalità procedurali per il giudizio; indica la procedura seguita in sede di impugnazione
art. 416-bis.1 cod. pen.
L'aggravante collegata all'agire mafioso è stata considerata elemento che rafforza la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare e giustifica l'esclusione di misure meno afflittive
art. 73 d.P.R. 309/90
Norma relativa ai reati in materia di stupefacenti menzionata in relazione al capo di imputazione a carico del solo Iammarino; non è stata protagonista del motivo di impugnazione principale
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato nella ricostruzione giurisprudenziale per il concetto di 'gravi indizi di colpevolezza'; la Corte osserva che la loro insussistenza è sindacabile in Cassazione solo se si traduce in violazione di norme o in mancanza/manifesta illogicità della motivazione
Sezioni Unite, n. 11 del 22/03/2000 (Audino)
Giurisprudenza di riferimento che delimita il controllo in Cassazione sulle misure cautelari: la Corte può verificare solo la adeguatezza e la logicità della motivazione sui gravi indizi, non riesaminare i fatti o rivalutare l'attendibilità delle fonti
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento in Cassazione
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione
Massime di principio
- In Cassazione non è ammessa la rinnovazione della valutazione delle prove o dell'attendibilità delle fonti: censure che chiedono una diversa ricostruzione fattuale sono inammissibili
- Il controllo di legittimità sulle misure cautelari è limitato a verificare la presenza di carenza, contraddizione o manifesta illogicità della motivazione ovvero la violazione di norme specifiche; solo in questi casi può essere pronunciata l'annullamento
- Dichiarazioni della persona offesa, testimonianze investigative e riscontri oggettivi (es. immagini di videosorveglianza) costituiscono elementi idonei a fondare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e la misura custodiale, se valutati congruamente dal giudice di merito
- La presenza dell'aggravante di tipo mafioso (art. 416-bis.1 c.p.) rafforza la presunzione di necessità della custodia in carcere e giustifica, salvo specifica motivazione contraria, l'esclusione di misure cautelari meno afflittive
- Per impugnare efficacemente un provvedimento cautelare in Cassazione è necessario dimostrare errori di diritto o una motivazione manifestamente illogica/contraddittoria; mere critiche sulla valutazione probatoria non sono sufficienti
- L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese e il pagamento di somme a favore della Cassa delle ammende
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2771/2024 del 23/01/2024
- Sentenza penale · 23 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2772/2024 del 23/01/2024
- Sentenza penale · 23 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2773/2024 del 23/01/2024
- Sentenza penale · 23 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2774/2024 del 23/01/2024
- Sentenza penale · 23 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2777/2024 del 23/01/2024
- Sentenza penale · 23 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2779/2024 del 23/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →