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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29852/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973, era stato notificato a un contribuente un avviso di liquidazione relativo alla dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2013, con recupero di maggiori imposte, poi ridotte, per detrazioni ritenute non spettanti in relazione a spese di ristrutturazione e di arredo. Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti al giudice tributario, ma sia la CTP sia la CTR avevano respinto il ricorso. In Cassazione il contribuente deduceva quattro motivi: 1) violazione della disciplina del controllo formale e del contraddittorio endoprocedimentale, sostenendo che il contraddittorio non fosse stato validamente instaurato e che il CAF non potesse essere considerato sostituto d'imposta; 2) nullità per omessa motivazione sull'emendabilità della dichiarazione dei redditi, lamentando che la CTR avesse male ricostruito i fatti ritenendo esistente un annullamento in autotutela invece di una mera proposta di mediazione; 3) errata interpretazione delle norme sulla mediazione e sui poteri dell'Ufficio, assumendo che il riconoscimento parziale della detrazione in sede deflattiva dovesse valere anche nel merito contenzioso; 4) errata interpretazione delle norme sulla detrazione per recupero del patrimonio edilizio e del cd. bonus mobili, sostenendo che il diritto al bonus arredi derivasse automaticamente dalla spettanza della detrazione per ristrutturazione.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi: il controllo formale ex art. 36-ter non impone un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo e, comunque, nella specie l'interlocuzione con il CAF era stata considerata sufficiente; la censura sulla motivazione non superava i limiti del sindacato di legittimità, non essendo stato dimostrato un omesso esame decisivo; la proposta di mediazione o adesione parziale dell'Ufficio non equivale a rinuncia alla pretesa originaria né impedisce il recupero dell'imposta; infine, il ricorrente non aveva provato i presupposti della detrazione per bonus mobili, in particolare la destinazione degli arredi all'immobile oggetto di ristrutturazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973

    Il controllo formale consente all'Ufficio di escludere detrazioni non spettanti sulla base dei documenti richiesti e prevede una possibile interlocuzione con il contribuente o il sostituto d'imposta; tuttavia l'invito a fornire chiarimenti non costituisce un adempimento sempre necessario e l'Ufficio può ometterlo se non lo ritiene opportuno.

  • art. 6, comma 5, L. n. 212/2000

    La norma opera solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non impone un contraddittorio generalizzato in ogni controllo formale.

  • art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno del contraddittorio procedimentale, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto.

  • art. 34 d.lgs. n. 241/1997

    Richiamato dal ricorrente in relazione al ruolo del CAF, ma la Corte ha valorizzato il fatto che il CAF agisse come soggetto incaricato dal contribuente e non come sostituto d'imposta.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per i motivi di violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro invocato per la dedotta nullità della sentenza per omessa motivazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale è limitato al minimo costituzionale: è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo o le gravi anomalie motivazionali tipizzate; non basta la critica alla sufficienza della motivazione.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato per l'interpretazione delle norme processuali sul nuovo art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico asseritamente omesso e il dato da cui risulta.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La censura per omesso esame deve essere supportata dalla produzione e dall'indicazione degli atti rilevanti.

  • art. 16 d.l. n. 63/2013

    Richiamato come base normativa della detrazione collegata agli interventi edilizi e al bonus mobili.

  • art. 16-bis T.U.I.R.

    La detrazione per arredi presuppone la prova che i beni siano destinati ad un immobile interessato da lavori di ristrutturazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La soccombenza comporta il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973 non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale: l'invito a chiarimenti è rimesso alla valutazione dell'Ufficio e il mancato invito non invalida di per sé l'atto, salvo specifiche previsioni o situazioni di incertezza rilevante.
  • La censura di omessa motivazione in cassazione non può risolversi nella mera contestazione della ricostruzione fattuale del giudice di merito: dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo o una motivazione mancante, apparente o incomprensibile.
  • Una proposta di mediazione o una definizione parziale formulata dall'Ufficio non equivale a rinuncia alla pretesa fiscale originaria e non impedisce, in caso di mancato accordo, la prosecuzione del recupero dell'imposta già contestata.
  • Chi invoca una detrazione fiscale deve provarne i presupposti costitutivi; per il cd. bonus mobili non basta la mera esistenza di lavori edilizi, ma occorre dimostrare che gli arredi siano effettivamente destinati all'immobile oggetto di ristrutturazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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