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Ordinanza

Ordinanza n. 31/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione prima) n. 2707/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600051

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il CGARS ha accolto l'istanza cautelare esclusivamente ai fini della fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.; non ha definito l'appello né pronunciato l'annullamento o la riforma della sentenza impugnata. La trattazione del merito è stata fissata alla pubblica udienza del 13 maggio 2026. Le spese del segmento cautelare sono state compensate tra le parti.

CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione I, n. 2707/2025, di reiezione del ricorso di primo grado

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Una parte privata ha proposto appello contro la sentenza del TAR Sicilia che aveva respinto il ricorso di primo grado, chiedendo in via incidentale la sospensione dell'efficacia della sentenza. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti in primo grado né i motivi specifici d'appello, limitandosi a dare atto della domanda cautelare e delle esigenze cautelari prospettate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione applicabile alla domanda cautelare proposta in appello.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate, di fissare la discussione del merito senza definire autonomamente la domanda cautelare; l'istanza è stata accolta ai soli fini previsti da tale disposizione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati, quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte appellante e delle altre parti private.

  • art. 10 del regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, ai fini dell'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d'appello, quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione della trattazione del merito, il giudice può accogliere l'istanza cautelare ai soli fini previsti dall'art. 55, comma 10, c.p.a., senza definire nel merito l'appello né attribuire una prevalenza definitiva a una delle parti.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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