Sentenza n. 1259/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento: a) della determinazione del Direttore Generale di So.re.sa. n. 148 del 13.5.2025 che, in esecuzione della decisione di questo T.A.R. n. 3671/2025, ha integralmente annullato gli atti della procedura di “affidamento diretto mediante portale SIAPS del servizio di advisory (supporto tecnico) per la realizzazione della procedura di servizi assicurativi per le AA.SS. della Regione Campania ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b), del d.lgs. 36/2023 CIG B31FF7FC16”; b) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione del Direttore Generale di Soresa che, in esecuzione di una sentenza del TAR, aveva annullato gli atti della procedura di affidamento diretto del servizio di advisory e il relativo affidamento
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione con cui Soresa aveva annullato gli atti della procedura di affidamento diretto del servizio di advisory, già affidato alla ricorrente per l'importo di 13.900 euro oltre IVA. Con il primo motivo ha dedotto l'illegittimità derivata dell'atto amministrativo, quale atto meramente consequenziale alla sentenza del TAR che aveva annullato la procedura, in relazione ai vizi dedotti dalla ricorrente nell'appello proposto contro tale sentenza. Con il secondo motivo ha dedotto l'illegittimità propria della determinazione per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Nel corso del giudizio, il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del TAR presupposta, dichiarando inammissibile il ricorso originario contro l'affidamento diretto in favore della ricorrente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La determinazione impugnata era stata adottata da Soresa quale atto strettamente consequenziale e meramente esecutivo della precedente sentenza del TAR, senza autonoma motivazione o esercizio di discrezionalità, e riguardava i medesimi atti già annullati in sede giurisdizionale. Poiché il Consiglio di Stato ha successivamente riformato la sentenza presupposta, dichiarando inammissibile il ricorso originario, l'affidamento in favore della ricorrente ha riacquistato efficacia e il provvedimento amministrativo adottato in esecuzione della sentenza riformata è stato automaticamente caducato. La ricorrente non avrebbe quindi conseguito alcuna utilità concreta dall'esame e dall'eventuale accoglimento delle censure rivolte contro tale provvedimento. Il Collegio ha applicato l'effetto espansivo esterno previsto dall'art. 336, comma 2, c.p.c., ritenuto espressione di un principio generale applicabile anche al processo amministrativo. Le spese sono state compensate per la particolarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 120 c.p.a.
La norma è richiamata con riguardo all'eccezione di irricevibilità formulata nel giudizio originario; tale questione non è stata decisa nella presente sentenza.
art. 49 d.lgs. 36/2023
La norma è richiamata con riguardo alla precedente sentenza del TAR, che aveva ritenuto violato il principio di rotazione; la questione non è stata esaminata nel merito nella presente decisione.
art. 336, comma 2, c.p.c.
La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata.
La riforma della sentenza presupposta fa venir meno immediatamente l'efficacia degli atti o provvedimenti adottati in sua stretta esecuzione, rimasti privi di giustificazione.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo è adottato in stretta e necessaria esecuzione di una sentenza, senza autonoma motivazione né esercizio di discrezionalità, la riforma della sentenza presupposta ne determina l'automatica caducazione per effetto espansivo esterno, secondo il principio di cui all'art. 336, comma 2, c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo.
- La riforma della sentenza presupposta e la conseguente caducazione automatica dell'atto amministrativo meramente esecutivo fanno venir meno l'interesse concreto e attuale a impugnare autonomamente tale atto, rendendo improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- L'effetto espansivo esterno opera per gli atti amministrativi strettamente dipendenti dalla sentenza riformata; la sua applicazione presuppone che l'amministrazione non abbia compiuto un'autonoma ponderazione discrezionale né adottato una motivazione indipendente rispetto all'esecuzione della pronuncia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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