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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22486/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente, condannata nei precedenti gradi di merito per avere posto in essere una condotta minatoria finalizzata a ottenere un ingiusto profitto, ha dedotto in Cassazione due censure. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo che la decisione fosse errata nella valutazione degli indizi. Con il secondo motivo ha contestato la qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta dovesse essere ricondotta alla truffa e non all'estorsione. Il testo dà conto che la sentenza di merito aveva valorizzato plurimi elementi convergenti: l'intestazione alla ricorrente del numero di telefono da cui erano partiti i messaggi minatori, la titolarità delle carte Postepay impiegate per il profitto e il dato dell'identità del nome della persona che aveva pubblicato un annuncio a scopo sessuale, coincidente con quello dell'imputata, considerato solo elemento di convergenza e non prova esclusiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché sostanzialmente reiterativo di doglianze già respinte in appello con motivazione congrua; ha reputato manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che la vicenda era correttamente sussunta nell'estorsione, poiché la minaccia era presentata come effetto della volontà dell'imputata e idonea a coartare la vittima nella sua libertà di autodeterminazione. Ne è seguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    richiamato solo per l'omissione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito riproporre censure di merito già esaminate e disattese in appello, quando la sentenza impugnata abbia reso una motivazione congrua e non manifestamente illogica.
  • La ricostruzione probatoria basata su più elementi convergenti può fondare l'affermazione di responsabilità anche quando un singolo dato, isolatamente considerato, non sia decisivo.
  • La distinzione tra estorsione e truffa va risolta verificando se il profitto sia conseguito mediante coartazione della volontà della vittima attraverso una minaccia prospettata come dipendente dalla volontà dell'agente: in tal caso ricorre l'estorsione e non la truffa.
  • Quando il fatto è correttamente qualificato come estorsione perché la vittima è costretta a subire la minaccia, la diversa qualificazione invocata dal ricorrente è manifestamente infondata se presuppone una dinamica fraudolenta incompatibile con la coartazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieEstorsioneTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieTruffa online
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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