Ordinanza n. 172/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento - dell'ordinanza del Settore Lavori pubblici, ambiente ed urbanistica del Comune di Fermo del 08/07/2025, prot. n. 6, notificata in data 09/07/2025 (reg. cron. 1130/2025), avente ad oggetto "Edificio in c.da Monte Marino a Fermo - Ordinanza di demolizione opere e strutture e rimessa in pristino (Art. 31 - D.P.R. n. 380/2001"; - di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi alla suddetta ordinanza n. 6/2025; Per quanto riguarda i motivi aggiunti del 3 dicembre 2025; - dell’ordinanza del 3 ottobre 2025, n. 9, emessa dal Settore Lavori pubblici, ambiente ed urbanistica del Comune di Fermo del, avente ad oggetto “Edificio in c.da Monte Marino a Fermo – Ordinanza di demolizione opere e strutture e rimessa in pristino (Art. 31- D.P.R. n. 280/2201) del 08/07/2025, n. 6 –Rettifica a seguito di riesame”; di tutti gli atti antecedenti e susseguenti comunque presupposti e connessi, ivi compresi quelli già impugnati con il ricorso introduttivo R.G. n. 657/2025. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Donzelli Mauro il 9/6/2026: - dell'ordinanza, del 30.03.2026, prot. n. 4, emessa dal Settore Lavori Pubblici, Ambiente ed Urbanistica del Comune di Fermo avente ad oggetto “Edifici in C.da Monte Marino – Ordinanza di demolizione opere e strutture e rimessa in pristino art. n. 31 Dpr n. 380/01”, notificata ai ricorrenti nelle date 01 e 02 Aprile 2026; - di tutti gli atti antecedenti e susseguenti comunque presupposti e connessi, ivi compresi quelli già impugnati con il ricorso introduttivo R.G. 657/2025 e successivo atto di motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanze comunali di demolizione e rimessa in pristino, da ultimo l'ordinanza del 30 marzo 2026, nonché dichiarazione di inagibilità
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Comune di Fermo dell'8 luglio 2025, avente a oggetto la demolizione di opere e strutture e la rimessione in pristino ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, proponendo successivi motivi aggiunti contro l'ordinanza del 3 ottobre 2025, adottata a seguito di riesame, e contro l'ordinanza del 30 marzo 2026. È stata proposta domanda cautelare incidentale per la sospensione degli effetti degli atti impugnati. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone specifici motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a dare atto della contestazione degli ordini di demolizione e della dichiarazione di inagibilità.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti del 9 giugno 2026, confermando il precedente decreto monocratico n. 146/2026. La sospensione è stata disposta limitatamente all'ordine di demolizione, mentre è stata esclusa la dichiarata inagibilità. La decisione è motivata dal bilanciamento degli interessi in conflitto; il testo non esplicita ulteriori valutazioni sul fumus boni iuris o sul periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stata confermata l'udienza pubblica di merito del 13 maggio 2027.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
Art. 31 - D.P.R. n. 380/2001
La disposizione è richiamata quale base normativa degli ordini comunali di demolizione e rimessione in pristino.
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
È richiamato quale fondamento processuale della domanda e della decisione cautelare.
Massime di principio
- Nella fase cautelare il giudice amministrativo può sospendere un provvedimento impugnato soltanto nei limiti ritenuti necessari all'esito del bilanciamento degli interessi in conflitto, mantenendo efficaci le parti dell'atto non comprese nella misura cautelare.
- Quando un'ordinanza amministrativa contiene sia un ordine di demolizione sia una distinta dichiarazione di inagibilità, la sospensione cautelare può essere limitata al primo, lasciando ferma la seconda, se ciò risulta dal bilanciamento degli interessi effettuato dal giudice.
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