Sentenza n. 1083/2026 - Cagliari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento di riacquisizione ablativa di un compendio industriale e contestuale avviso di immissione in possesso
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario fallito)
Prevale il privato
La controversia
Il compendio industriale, acquistato nel 2006 dalla società poi dichiarata fallita, era stato aggiudicato nel luglio 2025 a una società terza nell’ambito della procedura concorsuale, con integrale pagamento del prezzo. Il Consorzio ha successivamente adottato, nel novembre 2025, un provvedimento di riacquisizione ablativa ai sensi dell’art. 63 l. 448/1998 e dell’art. 3, comma 3, l.r. 10/2008. Il Fallimento ha dedotto, anzitutto, la violazione degli artt. 7 e 8 l. 241/1990 e, ove applicabili, degli artt. 11 e 16 d.P.R. 327/2001, per omessa o irrituale comunicazione di avvio del procedimento. Ha inoltre censurato la violazione dell’art. 63 l. 448/1998, il travisamento dei presupposti, lo sviamento, la manifesta illogicità e irragionevolezza, il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché la violazione dell’art. 10 l. 241/1990, in relazione alla mancata corresponsione del valore del bene e alla quantificazione ancora in corso dei costi di bonifica. Infine, ha dedotto la violazione dell’art. 2 l. 241/1990, sostenendo che il termine procedimentale fosse già decorso prima della vendita fallimentare. Il Consorzio ha sostenuto di avere avviato il procedimento nel dicembre 2022 mediante PEC indirizzata a un recapito asseritamente comunicato dal precedente curatore, imputando l’eventuale mancata conoscenza al passaggio di consegne tra curatori. È intervenuta ad adiuvandum la società aggiudicataria.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per il primo motivo e ha annullato il provvedimento impugnato, assorbendo le ulteriori censure. Il giudice ha ritenuto che il potere di riacquisto previsto dall’art. 63 l. 448/1998 possa essere esercitato anche quando l’area non sia stata ceduta direttamente dal Consorzio, essendo determinante la sua inclusione nel territorio consortile e non la modalità di acquisto da parte del privato. Tuttavia, proprio perché il riacquisto costituisce una facoltà e incide gravemente sulla sfera patrimoniale del proprietario, l’amministrazione deve rispettare le garanzie partecipative, assicurando un effettivo contraddittorio e un’istruttoria completa sulle cause del mancato utilizzo, sulle eventuali possibilità di ripresa o riconversione dell’attività, sul coordinamento con la procedura fallimentare e sulla quantificazione del valore del bene. L’onere di provare la rituale comunicazione di avvio gravava sul Consorzio, che non ha prodotto alcun principio di prova circa la comunicazione dell’indirizzo PEC utilizzato nel 2022, mentre risultava ufficialmente consultabile un diverso indirizzo PEC della procedura fallimentare. Il contraddittorio è quindi mancato. Il TAR ha aggiunto che, anche ammettendo l’avvenuto invio della comunicazione nel 2022, l’inerzia del Consorzio per circa tre anni avrebbe imposto, in applicazione di un rapporto leale e collaborativo con il destinatario, il rinnovo della manifestazione dell’interesse acquisitivo e la verifica dell’attualità dell’interesse prima dell’adozione dell’atto ablatorio nel 2025. Non era applicabile la regola secondo cui l’omessa partecipazione non determina illegittimità quando l’apporto del privato sarebbe stato inidoneo a modificare il contenuto dell’atto, poiché il Fallimento avrebbe potuto rappresentare la vendita già avviata, la necessità di coordinamento con la liquidazione concorsuale e le proprie osservazioni sul valore dell’area. Le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
artt. 7 e 8 l. 241/1990
"comunicazione dell’avvio del procedimento"
La comunicazione di avvio è necessaria per assicurare il contraddittorio quando l’amministrazione esercita il potere di riacquisto ablativo previsto dall’art. 63 l. 448/1998.
art. 10 l. 241/1990
La partecipazione consente al privato di presentare osservazioni e di contribuire all’istruttoria; la censura relativa a tale disposizione è stata assorbita a seguito dell’accoglimento del primo motivo.
art. 2 l. 241/1990
La censura sul superamento del termine di conclusione del procedimento è stata assorbita e non è stata decisa nel merito.
art. 63 l. 448/1998
Il potere di riacquisto delle aree non produttive può riguardare anche beni acquistati direttamente dal privato, purché compresi nel territorio consortile; il suo esercizio richiede il rispetto delle garanzie partecipative e un’istruttoria effettiva.
art. 3, comma 3, l.r. 10/2008
È richiamato quale base normativa regionale del provvedimento di riacquisizione, senza una specifica interpretazione autonoma.
artt. 11 e 16 d.P.R. 327/2001
Sono stati invocati dal ricorrente nell’ipotesi di riconduzione del provvedimento alla materia espropriativa, ma la relativa censura è stata assorbita.
Massime di principio
- Il potere di riacquisto previsto dall’art. 63 l. 448/1998 può essere esercitato anche nei confronti di un proprietario che abbia acquistato l’area direttamente da un precedente privato, quando il bene sia compreso nel territorio consortile; è irrilevante, ai fini del riacquisto, la modalità di acquisto del bene.
- L’esercizio della facoltà di riacquisto ablativo di un’area industriale non è sottratto alle garanzie partecipative: prima dell’adozione dell’atto l’amministrazione deve comunicare ritualmente l’avvio del procedimento e consentire al proprietario di rappresentare le cause del mancato utilizzo, le possibilità di ripresa o riconversione dell’attività e le eventuali misure alternative.
- L’onere di provare la rituale comunicazione di avvio del procedimento grava sull’amministrazione procedente; la mera allegazione dell’invio a un indirizzo PEC non comprovato e non coincidente con l’indirizzo ufficiale della procedura non dimostra l’effettivo assolvimento dell’obbligo partecipativo.
- Quando l’amministrazione, dopo una comunicazione di avvio, rimane inerte per un periodo pluriennale e adotta l’atto ablatorio solo successivamente, deve rinnovare la manifestazione dell’interesse acquisitivo e verificare l’attualità dell’interesse pubblico, soprattutto se nel frattempo sono intervenuti fatti rilevanti come la vendita del bene nell’ambito di una procedura concorsuale.
- L’omessa partecipazione procedimentale conserva rilevanza invalidante quando il privato avrebbe potuto fornire elementi potenzialmente incidenti sulla decisione, quali l’esistenza di una procedura di vendita, la necessità di coordinamento con la liquidazione fallimentare o osservazioni sulla quantificazione del valore del bene; in tali casi non opera l’esclusione dell’annullabilità fondata sull’ipotetica ininfluenza dell’apporto partecipativo.
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