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Sentenza

Sentenza n. 464/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento del decreto di revoca del Mod.209 P-NA/L/Q/2022/100334 del 24.02.25, emesso dal SUI - UtG Prefettura di Napoli;

Giustizia amministrativa202502628

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta rilasciato ai fini dell'assunzione e del soggiorno del cittadino straniero, motivata dalla ritenuta non veridicità della documentazione relativa alla sistemazione alloggiativa

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. In particolare, ha contestato la violazione del contraddittorio procedimentale previsto dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990, sostenendo che il preavviso di revoca del 13 febbraio 2025 era stato indirizzato a un precedente procuratore al quale aveva conferito soltanto una delega per sollecitare la fissazione dell'appuntamento relativo alla sottoscrizione del contratto di soggiorno e che non era mai stato individuato come domiciliatario. Ha quindi sostenuto che la comunicazione ricevuta da tale procuratore non fosse idonea a far decorrere il termine per la presentazione delle osservazioni. Il ricorrente ha inoltre dedotto di aver tempestivamente depositato, il 25 febbraio 2025, memorie e documentazione attestanti il trasferimento del domicilio e la regolarità della nuova sistemazione alloggiativa, nonché di aver successivamente comunicato un'ulteriore ospitalità, allegando le comunicazioni prescritte e il certificato di idoneità alloggiativa. La Prefettura aveva tuttavia adottato la revoca il 24 febbraio 2025, prima della presentazione delle memorie, e aveva omesso di valutarne il contenuto.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca del nulla osta, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione. Ha ritenuto fondata la censura relativa all'art. 10-bis della legge n. 241/1990 sotto due distinti profili. In primo luogo, la comunicazione di avvio del procedimento di revoca era stata indirizzata al precedente procuratore, al quale risultava conferita soltanto una delega limitata e che non era mai stato individuato come domiciliatario; pertanto, tale comunicazione non era idonea a garantire il corretto contraddittorio con il destinatario. In secondo luogo, l'amministrazione non aveva esaminato nel merito le memorie difensive e la documentazione depositate dal ricorrente il 25 febbraio 2025, relative a una sopravvenienza potenzialmente favorevole, limitandosi a opporre che la revoca era già stata adottata il giorno precedente. Il vizio procedimentale ha condotto all'annullamento dell'atto, con salvezza dell'ulteriore esercizio del potere. Le spese sono state compensate in ragione delle peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto deve essere comunicato in modo idoneo al destinatario o al suo effettivo domiciliatario e l'amministrazione deve esaminare nel merito le osservazioni e la documentazione presentate nel termine procedimentale, comprese le sopravvenienze potenzialmente favorevoli, prima di adottare il provvedimento finale.

Massime di principio

  • La comunicazione del preavviso di rigetto o di revoca non è validamente effettuata presso un precedente procuratore quando dagli atti risulta che questi disponeva soltanto di una delega limitata e non era stato individuato come domiciliatario del destinatario.
  • L'amministrazione, prima di adottare il provvedimento finale, deve esaminare nel merito le memorie e la documentazione presentate dall'interessato nell'ambito del contraddittorio procedimentale, anche quando esse rappresentino una sopravvenienza potenzialmente favorevole alla sua posizione.
  • L'adozione del provvedimento finale prima della scadenza del termine assegnato per le osservazioni non consente all'amministrazione di omettere la valutazione delle osservazioni successivamente presentate entro il termine, se idonee a incidere sulla decisione.
  • La violazione delle garanzie partecipative previste dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990 comporta l'illegittimità del provvedimento finale quando il destinatario non abbia ricevuto una comunicazione idonea o quando le osservazioni tempestivamente presentate non siano state valutate nel merito.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoria

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