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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28841/2025 del 31/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

Una società cliente aveva convenuto in giudizio la propria fornitrice di energia elettrica chiedendo la restituzione di somme addebitate e incassate a titolo di addizionale provinciale sull'accisa dell'energia elettrica, ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.l. n. 511/1988. Il Tribunale aveva accolto la domanda solo in parte e la Corte d'appello aveva confermato la decisione. La società fornitrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione della Direttiva 2008/118/CE, in relazione ai principi affermati dalla CGUE nella sentenza 11 aprile 2024, causa C-316/22, e dell'art. 111 Cost.; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 2033 c.c. in combinato disposto con gli artt. 14, 16, comma 3, 53 e 56 del d.lgs. n. 504/1995, sempre in relazione alla Direttiva 2008/118/CE.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo i due motivi esaminabili congiuntamente ma infondati. Ha richiamato, quale precedente decisivo su una vicenda sovrapponibile, una serie di pronunce del 2025 intervenute a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riferimento, reputando sufficiente il richiamo integrale alla motivazione della prima di tali decisioni ai sensi dell'art. 118, comma 1, ultimo inciso, disp. att. c.p.c. La Corte ha inoltre disposto la correzione della motivazione della sentenza impugnata e ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità; ha infine dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Direttiva 2008/118/CE

    Il ricorso invocava la direttiva in relazione alla disciplina dell'addizionale provinciale sull'accisa dell'energia elettrica; la Corte, richiamando propri precedenti sopravvenuti, ha ritenuto infondate le censure fondate sulla normativa eurounitaria nel caso concreto.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dalla ricorrente come parametro di legittimità, ma non ritenuto idoneo a condurre all'accoglimento del ricorso.

  • art. 2033 c.c.

    Norma richiamata per sostenere la ripetizione dell'indebito; la Corte ha rigettato la censura così formulata.

  • art. 6, comma 2, d.l. n. 511/1988

    È la disposizione che prevedeva l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, oggetto della domanda di rimborso.

  • d.lgs. n. 504/1995, artt. 14, 16, comma 3, 53 e 56

    Richiamati in combinato disposto con l'art. 2033 c.c. per fondare la domanda restitutoria; la Corte non ha accolto la censura.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale e per il deposito della memoria.

  • art. 118, comma 1, ultimo inciso, disp. att. c.p.c.

    La Corte ha fatto integrale richiamo alla motivazione di un precedente recente per decidere il caso, ritenendo sufficiente tale tecnica motivazionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in ragione del rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • In una controversia restitutoria relativa a somme addebitate a titolo di addizionale provinciale sull'accisa dell'energia elettrica, il ricorso per cassazione che riproponga censure già superate da un successivo orientamento di legittimità, formatosi a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riferimento, è infondato se non confronta efficacemente tale orientamento.
  • Quando la questione di diritto è identica a quella già decisa in precedenti recenti della Corte, la motivazione della decisione può essere soddisfatta mediante richiamo integrale al precedente, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., con eventuale correzione della motivazione della sentenza impugnata.
  • Il rigetto del ricorso comporta la possibilità di compensare integralmente le spese di legittimità in presenza di gravi ed eccezionali motivi, come nel caso di sopravvenienze giurisprudenziali rilevanti sulla questione trattata.
  • In caso di rigetto dell'impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoSpese di lite
RamiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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