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Sentenza

Sentenza n. 4086/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Nola n. 167/2023

Giustizia amministrativa202601519

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola n. 167/2023, divenuta irrevocabile

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Nola n. 167/2023, che aveva condannato il Comune al pagamento di spese della procedura monitoria e del giudizio di opposizione, oltre spese generali, CPA e IVA se dovute. La sentenza era stata notificata all’amministrazione l’8 novembre 2024, non era stata impugnata, come attestato dalla cancelleria il 2 marzo 2026, e il Comune non aveva comunque adempiuto. Sono stati richiesti l’ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta, la penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: esistenza del titolo giudiziale non impugnato e inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Comune di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Ha disposto, per l’ulteriore inottemperanza, la penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’effettivo soddisfacimento o, in mancanza, sino alla scadenza del termine assegnato. Per il caso di mancato adempimento ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega a un funzionario competente. Ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio, che il compenso del commissario sarà liquidato con successivo decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002 e che la relativa parcella deve essere presentata nei termini dell’art. 71 del medesimo decreto, decorrenti dall’ultimo atto di esecuzione. Ha infine condannato il Comune al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500, oltre accessori e contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l'art. 114 cod. proc. amm.

    La norma fonda l’azione di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    penalità di mora di cui all'articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.

    Consente di imporre una penalità per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto è stata parametrata agli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997

    Il ricorso in ottemperanza è stato ritenuto procedibile dopo il decorso del termine dilatorio previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta, con riferimento agli artt. 55, 56 e 71.

  • art. 55 d.P.R. n. 115/2002

    con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R.

    È richiamato per la liquidazione delle spese connesse all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario.

  • art. 56 d.P.R. n. 115/2002

    per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.

    È richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese necessarie all’espletamento dell’incarico commissariale.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002

    Il termine per presentare la richiesta di liquidazione decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza, non dal deposito della relazione sull’attività svolta.

  • art. 8 l. n. 417/1978

    all’art. 8 della l. n. 417/1978

    È richiamato, unitamente alla disciplina regolamentare e alla circolare ministeriale, per la liquidazione delle spese di missione e dell’utilizzo del mezzo proprio.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è accoglibile quando sia comprovata l’esistenza di un titolo giudiziale esecutivo, la sua mancata impugnazione e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
  • In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione a un giudicato avente ad oggetto il pagamento di somme, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per l’adempimento, nominare un commissario ad acta per l’ulteriore inerzia e imporre una penalità di mora parametrata agli interessi legali sulle somme dovute.
  • Il munus di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

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