Cassazione Penale, Sentenza n. 13277/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza che lo ha condannato per porto notturno di un coltello a scatto a doppia lama (art. 699 c.p.) e per porto senza giustificato motivo di bisturi (art. 4 legge n. 110/1975). Ha articolato quattro motivi: (1) vizio di motivazione e falsa qualificazione degli oggetti (mancata descrizione dell'arma propria, applicazione indebita del requisito del giustificato motivo al coltello, e mancata distinzione porto/trasporto); (2) erroneo diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), per mancata valutazione complessiva dei parametri e della personalità del ricorrente; (3) ingiustificato diniego delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) nonostante giovane età, lavoro stabile, assenza di precedenti e condizione di vittima di reati mafiosi; (4) vizio nel trattamento sanzionatorio (richiesta di rideterminazione della pena-base non considerata).
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso in tutti i primi tre motivi ritenendoli infondati e ha dichiarato il quarto motivo inammissibile perché non dedotto in sede di appello. Motivazioni principali: il coltello è qualificabile come arma propria per la presenza di meccanismo a scatto e lama a doppio taglio; il bisturi è strumento idoneo all'offesa ai sensi della legge 110/1975; la giustificazione del ricorrente è stata ritenuta non credibile perché non fornita nell'immediatezza e smentita dai fatti (assenza del camice nell'auto, orario notturno, detenzione nell'abitacolo in luogo di immediata disponibilità); la condotta è stata qualificata come porto (immediata disponibilità dell'arma) e non mero trasporto; la causa di particolare tenuità è esclusa per pluralità ed estrema offensività degli oggetti; le attenuanti generiche sono negate perché non emergono elementi positivi decisivi e lo status di vittima di mafia, da solo, non giustifica la detenzione degli strumenti; la censura sulla determinazione della pena-base è inammissibile in cassazione per mancata deduzione in appello. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e il provvedimento impugnato è confermato nella sostanza.
Norme richiamate
art. 699 cod. pen.
Sanziona il porto di arma propria senza licenza, aggravato se commesso di notte; la Corte conferma che un coltello a scatto con punta e lama a doppio taglio costituisce arma propria e che il porto sussiste anche quando l'arma è immediatamente disponibile nell'abitacolo del veicolo.
art. 4 legge n. 110/1975
Punisce il porto, senza giustificato motivo, di strumenti da punta o da taglio atti ad offendere; la Corte ritiene il bisturi e il coltello idonei all'offesa e valuta la giustificazione solo se fornita immediatamente e verificabile.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ricorda che va valutata in modo complessivo secondo i parametri dell'art. 133 c.p. e può essere esclusa quando sussistono pluralità di violazioni e elevata offensività degli strumenti.
art. 62-bis cod. pen.
Riferito alle attenuanti generiche; la Corte conferma che il giudice del merito può ritenere assenti elementi positivi idonei a giustificare la concessione e che circostanze come la vittimizzazione mafiosa non sono automaticamente decisive.
art. 442 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la riduzione di pena per il rito abbreviato; la Corte ha riconosciuto la riduzione già applicata in appello.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Limita il sindacato in Cassazione alle questioni devolute dal giudizio di merito; la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo sulla pena-base perché non dedotto in appello.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione delle circostanze e della misura della pena; richiamato come parametro valutativo per la tenuità e le attenuanti generiche.
Massime di principio
- Un coltello a scatto con punta e lama a doppio taglio è configurabile come arma propria ai fini dell'art. 699 c.p.; la qualificazione dipende dalle caratteristiche oggettive dell'oggetto, non da particolari costruzioni.
- La distinzione tra porto e trasporto si basa sull'immediata disponibilità dell'arma: se l'arma è facilmente e prontamente utilizzabile (es. in tasca o nell'abitacolo a portata di mano) può integrare il porto anche se non è indossata.
- Per gli strumenti da taglio e punta la giustificazione rilevante ai sensi della legge 110/1975 deve essere fornita immediatamente e deve essere verificabile dagli agenti; giustificazioni formulate solo a posteriori hanno scarsissima credibilità.
- L'esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione complessiva e può essere esclusa quando ricorrono più violazioni o oggetti di elevata offensività; la non abitualità e l'esiguità del pericolo devono essere effettivamente dimostrate.
- Le attenuanti generiche non si concedono automaticamente per giovane età, lavoro stabile o assenza di precedenti: il giudice deve individuare elementi positivi concreti e decisivi; lo status di vittima di reato non giustifica di per sé il porto di armi.
- In Cassazione non sono esaminabili questioni non sollevate in appello: le doglianze sulla determinazione della pena-base devono essere proposte nel gravame per essere valide in sede di legittimità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13140/2026 del 10/04/2026
- Sentenza penale · 10 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13143/2026 del 10/04/2026
- Sentenza penale · 10 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13144/2026 del 10/04/2026
- Sentenza penale · 10 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13145/2026 del 10/04/2026
- Sentenza penale · 10 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13267/2026 del 10/04/2026
- Sentenza penale · 10 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13268/2026 del 10/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →