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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13277/2026 del 10/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza che lo ha condannato per porto notturno di un coltello a scatto a doppia lama (art. 699 c.p.) e per porto senza giustificato motivo di bisturi (art. 4 legge n. 110/1975). Ha articolato quattro motivi: (1) vizio di motivazione e falsa qualificazione degli oggetti (mancata descrizione dell'arma propria, applicazione indebita del requisito del giustificato motivo al coltello, e mancata distinzione porto/trasporto); (2) erroneo diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), per mancata valutazione complessiva dei parametri e della personalità del ricorrente; (3) ingiustificato diniego delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) nonostante giovane età, lavoro stabile, assenza di precedenti e condizione di vittima di reati mafiosi; (4) vizio nel trattamento sanzionatorio (richiesta di rideterminazione della pena-base non considerata).

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso in tutti i primi tre motivi ritenendoli infondati e ha dichiarato il quarto motivo inammissibile perché non dedotto in sede di appello. Motivazioni principali: il coltello è qualificabile come arma propria per la presenza di meccanismo a scatto e lama a doppio taglio; il bisturi è strumento idoneo all'offesa ai sensi della legge 110/1975; la giustificazione del ricorrente è stata ritenuta non credibile perché non fornita nell'immediatezza e smentita dai fatti (assenza del camice nell'auto, orario notturno, detenzione nell'abitacolo in luogo di immediata disponibilità); la condotta è stata qualificata come porto (immediata disponibilità dell'arma) e non mero trasporto; la causa di particolare tenuità è esclusa per pluralità ed estrema offensività degli oggetti; le attenuanti generiche sono negate perché non emergono elementi positivi decisivi e lo status di vittima di mafia, da solo, non giustifica la detenzione degli strumenti; la censura sulla determinazione della pena-base è inammissibile in cassazione per mancata deduzione in appello. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e il provvedimento impugnato è confermato nella sostanza.

Norme richiamate

  • art. 699 cod. pen.

    Sanziona il porto di arma propria senza licenza, aggravato se commesso di notte; la Corte conferma che un coltello a scatto con punta e lama a doppio taglio costituisce arma propria e che il porto sussiste anche quando l'arma è immediatamente disponibile nell'abitacolo del veicolo.

  • art. 4 legge n. 110/1975

    Punisce il porto, senza giustificato motivo, di strumenti da punta o da taglio atti ad offendere; la Corte ritiene il bisturi e il coltello idonei all'offesa e valuta la giustificazione solo se fornita immediatamente e verificabile.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ricorda che va valutata in modo complessivo secondo i parametri dell'art. 133 c.p. e può essere esclusa quando sussistono pluralità di violazioni e elevata offensività degli strumenti.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riferito alle attenuanti generiche; la Corte conferma che il giudice del merito può ritenere assenti elementi positivi idonei a giustificare la concessione e che circostanze come la vittimizzazione mafiosa non sono automaticamente decisive.

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la riduzione di pena per il rito abbreviato; la Corte ha riconosciuto la riduzione già applicata in appello.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Limita il sindacato in Cassazione alle questioni devolute dal giudizio di merito; la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo sulla pena-base perché non dedotto in appello.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione delle circostanze e della misura della pena; richiamato come parametro valutativo per la tenuità e le attenuanti generiche.

Massime di principio

  • Un coltello a scatto con punta e lama a doppio taglio è configurabile come arma propria ai fini dell'art. 699 c.p.; la qualificazione dipende dalle caratteristiche oggettive dell'oggetto, non da particolari costruzioni.
  • La distinzione tra porto e trasporto si basa sull'immediata disponibilità dell'arma: se l'arma è facilmente e prontamente utilizzabile (es. in tasca o nell'abitacolo a portata di mano) può integrare il porto anche se non è indossata.
  • Per gli strumenti da taglio e punta la giustificazione rilevante ai sensi della legge 110/1975 deve essere fornita immediatamente e deve essere verificabile dagli agenti; giustificazioni formulate solo a posteriori hanno scarsissima credibilità.
  • L'esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione complessiva e può essere esclusa quando ricorrono più violazioni o oggetti di elevata offensività; la non abitualità e l'esiguità del pericolo devono essere effettivamente dimostrate.
  • Le attenuanti generiche non si concedono automaticamente per giovane età, lavoro stabile o assenza di precedenti: il giudice deve individuare elementi positivi concreti e decisivi; lo status di vittima di reato non giustifica di per sé il porto di armi.
  • In Cassazione non sono esaminabili questioni non sollevate in appello: le doglianze sulla determinazione della pena-base devono essere proposte nel gravame per essere valide in sede di legittimità.

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