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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13997/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un verbale di accertamento per superamento dei limiti di velocità, elevato dalla polizia stradale mediante apparecchiatura automatica (autovelox) ai sensi dell'art. 142 c.d.s. Il sanzionato ha contestato l'illegittimità dell'accertamento, sostenendo in particolare che non fosse stata provata la corretta omologazione e il regolare funzionamento dello strumento di rilevazione. Il Giudice di pace ha rigettato l'opposizione; il Tribunale ha confermato la decisione ritenendo che l'apparecchio fosse regolarmente omologato. In cassazione il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 45, comma 6, e 142 c.d.s., 192 d.P.R. n. 495/1992 e 2697 c.p.c., lamentando un errato riparto dell'onere della prova sulla omologazione dell'autovelox e sostenendo che la documentazione richiamata nel verbale mostrasse una mera approvazione del modello, non la sua omologazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la decisione di merito fosse conforme all'orientamento secondo cui, in tema di superamento dei limiti di velocità, è legittimo l'accertamento eseguito con autovelox debitamente omologato. Ha inoltre osservato che il Tribunale aveva accertato in fatto, con motivazione chiara e immune da vizi logici, che l'apparecchiatura utilizzata era omologata secondo la dichiarazione di conformità al campione omologato; tale apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità. La Corte ha aggiunto che il verbale di accertamento attestante l'omologazione dell'apparecchio fa fede privilegiata, superabile solo con querela di falso, non proposta nel caso di specie. È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende e l'attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 142 c.d.s.

    richiamato quale norma violata in relazione al superamento dei limiti di velocità e alla legittimità dell'accertamento mediante apparecchiatura automatica

  • art. 45, comma 6, c.d.s.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sull'uso dell'autovelox e sulla necessità di omologazione

  • art. 192 d.P.R. n. 495 del 1992

    richiamato dal ricorrente in tema di accertamento della velocità mediante dispositivi automatici

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova sull'omologazione dell'apparecchiatura

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la definizione del giudizio in camera di consiglio sulla base di proposta del consigliere delegato

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio dopo la richiesta di decisione del ricorso

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, essendo la decisione conforme alla proposta ex art. 380 bis c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dichiarare i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • In materia di accertamento delle violazioni per superamento dei limiti di velocità, è legittimo il rilevamento effettuato con autovelox debitamente omologato; la mera approvazione del modello non è sufficiente quando la legge richiede l'omologazione.
  • Se il giudice di merito accerta in fatto, con motivazione logica e congrua, che lo strumento di rilevazione è omologato, tale valutazione è insindacabile in cassazione, salvo specifici vizi denunciabili nei limiti del giudizio di legittimità.
  • Il verbale di accertamento dell'infrazione fa fede privilegiata, fino a querela di falso, per i fatti attestati come compiuti o avvenuti in presenza del pubblico ufficiale o da lui percepiti senza margini di apprezzamento; senza querela di falso, l'attestazione dell'omologazione non può essere direttamente sovvertita.
  • La censura che investe il riparto dell'onere della prova è inammissibile quando mira, in realtà, a rimettere in discussione un apprezzamento di fatto già compiuto dai giudici di merito sulla base della documentazione richiamata nel verbale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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