Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35207/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha presentato due motivi: (1) censura della motivazione per non aver escluso l'aggravante dell"ingente quantità ai sensi dell"art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990, ritenendo che la Corte d"appello abbia applicato apoditticamente l"aggravante nonostante il valore del principio attivo (THC = 3,430.353 grammi) e richiamando un precedente (Sez. 6, n. 36209/2017, Trifu) che, secondo il ricorrente, dovrebbe portare all"esclusione dell"aggravante quando il valore soglia sia inferiore a 4000 volte il valore massimo in mg; (2) mancata o carente motivazione riguardo alla prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull"aggravante ai sensi dell"art. 62-bis c.p. e alla dosimetria della pena ex art. 133 c.p., posto che in appello non sarebbe stato adeguatamente considerato il comportamento collaborativo del ricorrente, il suo scarso spessore criminale e l"assenza di nascondigli.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo poiché la Corte d"appello aveva fatto riferimento integrale alla motivazione del Tribunale e, con ciò, aveva adeguatamente valutato l"aggravante: il principio attivo sequestrato (circa 3,43 kg) supera il criterio di soglia (2 kg per le cosiddette "droghe leggere", corrispondente a 4000 volte il valore-soglia di 500 mg), perciò l"aggravante dell"ingente quantità è correttamente applicata. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato in quanto la valutazione sulla prevalenza delle attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la Corte ha ritenuto non sussistere arroganza o illogicità nei criteri adottati e ha osservato che, salvo che la pena sia di gran lunga superiore alla media edittale, una motivazione sintetica sulla congruità della pena è sufficiente. Conseguentemente è stato rigettato il ricorso e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 4

    Norma che disciplina sanzioni per produzione, traffico e detenzione illecita di stupefacenti; qui richiamata quale fattispecie di reato per la quale l"imputato è stato condannato.

  • d.P.R. 309/1990, art. 80, comma 2

    Prevede l"aggravante per l"ingente quantità di stupefacente; la Corte ha interpretato l"applicazione dell"aggravante alla luce del rapporto tra principio attivo sequestrato e i criteri di soglia giurisprudenziali (per le droghe leggere il valore-tendenziale è 2 kg).

  • Codice di procedura penale, art. 606 lett. e)

    Fondamento della doglianza in cassazione relativa a vizio di motivazione; la Corte ha valutato il rispetto dei requisiti motivazionali complessivi (sentenza di appello letta unitamente a quella di primo grado).

  • Codice penale, art. 62-bis

    Riguarda le circostanze attenuanti generiche; il ricorrente ne invocava la prevalenza sull"aggravante, ma la Corte ha ritenuto che la valutazione del giudice di merito rientra nella discrezionalità e non costituisce violazione di legge.

  • Codice penale, art. 133

    Principi per la determinazione della pena (dosimetria); la Corte ha ritenuto che la motivazione sulla quantificazione della pena non era viziata, essendo sufficiente una motivazione sintetica se la pena non è di gran lunga superiore alla misura media.

  • Sez. U., n. 36258 del 24/05/2012 (Biondi)

    Giurisprudenza quadro che individua criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellare per valutare l"aggravante; utilizzata per definire il criterio tendenziale.

  • Sez. U., n. 14722 del 30/01/2020 (Polito)

    Chiarisce che, per le "droghe leggere", l"aggravante non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 2 chilogrammi (corrispondente a 4000 volte il valore-soglia di 500 mg).

  • Sez. 6, n. 36209 del 13/07/2017 (Trifu)

    Precedente richiamato dal ricorrente; la Corte osserva che tale decisione si pone in linea con l"orientamento delle Sezioni Unite e non è di per sé favorevole alla tesi del ricorrente nel caso concreto.

  • Altra giurisprudenza di legittimità citata (es. Sez. 4, n. 37104 del 29/09/2021, De Vivo; Sez. 3, n. 44883 del 18/07/2014, Cavicchi; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Maestro)

    Richiami giurisprudenziali utilizzati per sostenere i principi esposti: lettura congiunta delle motivazioni di primo ed eventuale grado; discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle attenuanti e nella quantificazione della pena; sufficienza di una motivazione sintetica se nella norma.

Massime di principio

  • La Corte d"appello può integrare la propria motivazione richiamando integralmente e leggendo unitariamente la sentenza di primo grado: per valutare la completezza motivazionale bisogna considerare l"insieme delle motivazioni di entrambi i gradi.
  • In tema di "ingente quantità" la giurisprudenza consolidata prende a riferimento il rapporto tra il principio attivo sequestrato e il valore-soglia tabellare; per le "droghe leggere" l"orientamento prevalente considera tendenziale il limite di 2 kg di principio attivo (corrispondente a 4000 volte il valore-soglia di 500 mg).
  • La semplice richiamata affermazione dell"aggravante non è automaticamente viziata se, a monte, la motivazione del primo grado è articolata e adeguata; la corte di legittimità esamina la motivazione nel suo complesso.
  • La prevalenza delle attenuanti generiche sull"aggravante è una valutazione di merito e rientra nella discrezionalità del giudice: per ribaltarla in sede di legittimità è necessario dimostrare arbitrarietà o illogicità manifesta nella ponderazione operata.
  • La determinazione della pena segue i principi dell"art. 133 c.p.; la motivazione sulla quantificazione della pena deve essere più dettagliata solo se la pena risultasse di gran lunga superiore alla media edittale; altrimenti è ammessa motivazione sintetica purché non manifestamente irragionevole.
  • Chi impugna per vizi di motivazione deve precisare e dimostrare le divergenze argomentative e non confondere concetti diversi (es. valore-soglia tabellare vs. moltiplicatore per individuare l"ingente quantità).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.