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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00995/2026 del 17/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (istituto previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda l’accesso al Fondo di garanzia INPS in relazione a crediti maturati nell’ambito di un trasferimento d’azienda e di una successiva procedura di amministrazione straordinaria della società cedente. I ricorrenti avevano chiesto che fosse riconosciuto l’intervento del Fondo per il pagamento del TFR e delle quote non versate dal datore di lavoro a un fondo di previdenza complementare. La corte d’appello aveva negato la tutela ritenendo, da un lato, che il TFR fosse esigibile solo alla cessazione definitiva del rapporto e, quindi, non potesse operare il Fondo in caso di prosecuzione del rapporto con il cessionario; dall’altro, che non potesse disporsi il pagamento diretto ai lavoratori delle somme destinate alla previdenza complementare e che fosse nuova la domanda di condanna al versamento diretto al fondo complementare. In cassazione i lavoratori hanno dedotto, con i primi due motivi, la violazione dell’art. 2 L. n. 297/1982, degli artt. 2 e 5 d.lgs. n. 80/1992, dell’art. 2112 c.c. e dell’art. 47 L. n. 428/1990, sostenendo che nella procedura di amministrazione straordinaria fosse legittima la deroga alla responsabilità solidale del cessionario e che, per effetto degli accordi sindacali, il TFR dovesse considerarsi esigibile già al trasferimento. Con il terzo motivo hanno denunciato la violazione dell’art. 5 d.lgs. n. 80/1992 per l’esclusione della copertura del Fondo rispetto alle quote trattenute e non versate al fondo di previdenza complementare, affermando che il rapporto con il cedente si sarebbe chiuso al momento del trasferimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha aderito all’orientamento già espresso in precedenti recenti, affermando che il credito per TFR matura progressivamente ma diviene esigibile solo con la cessazione definitiva del rapporto di lavoro; pertanto, se il rapporto prosegue con la cessionaria dell’azienda, manca il presupposto dell’esigibilità necessario per attivare il Fondo di garanzia. Ha inoltre escluso che gli accordi derogatori ex art. 47 L. n. 428/1990 possano incidere sul rapporto previdenziale o essere opposti all’INPS. Quanto alle quote destinate alla previdenza complementare, la Corte ha ribadito che non è prevista dall’art. 5 d.lgs. n. 80/1992 un’erogazione diretta al lavoratore delle prestazioni del Fondo di garanzia aventi titolo nelle prestazioni complementari; ha inoltre richiamato la statuizione della sentenza impugnata secondo cui la domanda di condanna al versamento diretto al fondo complementare era nuova in appello. Non sono state liquidate spese per la sostanziale assenza di attività difensiva dell’INPS ed è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 L. 29 maggio 1982, n. 297

    Il credito per TFR è tutelabile dal Fondo di garanzia solo quando sia esigibile, cioè alla cessazione definitiva del rapporto di lavoro; il Fondo ha funzione solidaristica ma entro tali limiti temporali e soggettivi.

  • art. 2 d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80

    Disciplina l’operatività del Fondo di garanzia; la tutela presuppone la ricorrenza dei requisiti previsti dalla norma e non può essere estesa oltre i casi di esigibilità del credito.

  • art. 5 d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80

    Esclude l’erogazione diretta al lavoratore delle prestazioni del Fondo aventi titolo nelle prestazioni complementari; la domanda di pagamento diretto al lavoratore o al fondo complementare non rientra nella previsione applicabile.

  • art. 2112 c.c.

    La disciplina civilistica della cessione d’azienda regola i rapporti di lavoro, ma non può alterare la disciplina imperativa del rapporto previdenziale con l’INPS né rendere opponibili al Fondo accordi derogatori sulla responsabilità per i debiti di lavoro.

  • art. 47 L. 29 dicembre 1990, n. 428

    L’accordo sindacale concluso in sede ministeriale può incidere sui rapporti tra datore cedente e cessionario, ma non sul rapporto previdenziale con l’INPS e non può essere opposto al Fondo di garanzia.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro di deduzione della violazione di legge invocato dai ricorrenti nei motivi di ricorso.

  • art. 368, comma 4, lett. d), d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

    Norma sopravvenuta, definita innovativa e non utilizzabile per interpretare la disciplina previgente.

  • art. 2751-bis, n. 1, c.c.

    Richiamato solo incidentalmente per una questione rimessa alle Sezioni Unite; non incide sulla soluzione della controversia decisa.

Massime di principio

  • Il credito per trattamento di fine rapporto matura nel tempo, ma ai fini dell’intervento del Fondo di garanzia diviene rilevante solo quando sia esigibile, vale a dire alla cessazione definitiva del rapporto di lavoro.
  • Nel trasferimento d’azienda con prosecuzione del rapporto presso il cessionario, non può essere invocata la tutela del Fondo di garanzia per crediti del rapporto originariamente sorti verso il cedente, se manca la cessazione del rapporto al momento dell’insolvenza rilevante.
  • Gli accordi sindacali derogatori ex art. 47 L. n. 428/1990 incidono sul riparto dei debiti tra cedente e cessionario nei rapporti di lavoro, ma non modificano la disciplina imperativa dell’intervento del Fondo di garanzia INPS e non sono opponibili all’Istituto.
  • Per le somme destinate alla previdenza complementare non è configurabile un’erogazione diretta al lavoratore da parte del Fondo di garanzia se la norma prevede una diversa modalità di tutela; la domanda deve essere coerente con il contenuto della pretesa azionata.
  • La deduzione per cassazione deve colpire il nucleo effettivo della ratio decidendi; censure che non si confrontino specificamente con il fondamento decisorio sono destinate al rigetto.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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