Cassazione Penale, Sentenza n. 20256/2024 del 22/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della continuazione tra più condanne a suo carico (sentenze della Corte d'appello di Bari 5/10/2018 e 28/02/2022 e sentenza del Tribunale di Bari 7/6/2016) sostenendo che sussista un disegno criminoso unitario: rilevava un segmento temporale sovrapposto e prolungato di attività di spaccio (attività continuativa e finalizzata al lucro), la presunta sovrapposizione temporale della partecipazione a due associazioni a delinquere e l'identità di condotta nei reati associativi; osservava inoltre di essere stato assolto dall'accusa di 416-bis, per cui non avrebbe avuto una partecipazione fideistica a un medesimo gruppo; contestava il mancato esame di punti specifici indicati nell'istanza relativi all'inserimento della terza condanna in un più ampio procedimento e all'unicità delle condotte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata abbia correttamente applicato i principi di legittimità: per riconoscere la continuazione tra reati associativi quando il soggetto ha aderito a più sodalizi è necessaria un'indagine specifica sulla natura, operatività e continuità dei sodalizi, nonché sui programmi operativi e sulla compagine partecipante; non è sufficiente la mera contiguità temporale, l'omogeneità delle condotte o l'abitualità criminale. Nel caso concreto non emergeva l'unicità del momento deliberativo: le due condanne per associazione riguardavano compagini diverse (clan Di Cosola e clan Palermiti) e la terza condanna per piccoli episodi di spaccio era scollegata dalle condotte associative. I motivi di ricorso relativi alla presunta sovrapposizione temporale sono stati ritenuti infondati per carenza di elementi probatori e contraddizioni interne al ricorso; il motivo sul mancato esame di deduzioni difensive è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità. È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
Norma sui reati relativi alla detenzione e spaccio di stupefacenti; la Corte evidenzia che la natura permanente o l'omogeneità del reato di spaccio non sono di per sé sufficienti a fondare la continuazione tra più procedimenti associativi senza verifica della continuità e dell'unicità del disegno criminoso.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74
Norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; applicata insieme all'art. 73, la Corte richiede prova di un progetto criminoso unitario per riconoscere la continuazione tra sentenze concernenti il medesimo titolo di reato.
Codice penale, art. 416-bis
Riferimento all'accusa di associazione di tipo mafioso di cui il ricorrente è stato assolto: la Corte osserva che l'assoluzione non basta a dimostrare l'assenza di patti criminosi, ma l'assenza di partecipazione fideistica può essere un elemento nella valutazione complessiva dell'unicità del progetto criminoso.
Codice di procedura penale, art. 616, comma 1
Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese ai sensi di questa disposizione.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 4, Sent. n. 3337 del 22/12/2016)
Principio richiamato secondo cui, anche in presenza di contiguità geografica e cronologica e omogeneità dei delitti, le modalità concrete delle condotte possono escludere un progetto criminoso unitario e giustificare il rigetto della continuazione.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 5, Sent. n. 20900 del 26/04/2021)
Ribadito il principio che non è sufficiente la tipologia del reato o l'omogeneità delle condotte: occorre indagare natura, operatività e continuità dei sodalizi per accertare l'unicità del momento deliberativo.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 1, Sent. n. 35806 del 20/04/2016)
Distinzione tra abitualità criminale o 'scelta di vita' e unicità dell'ideazione criminosa; la sola abitualità non prova il medesimo progetto criminoso.
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione tra condanne per reati associativi è necessario dimostrare l'unicità del momento deliberativo e un progetto criminoso unitario; non basta la mera somiglianza delle condotte o la contiguità temporale.
- Quando un imputato ha partecipato a più sodalizi diversi, il giudice deve compiere una specifica indagine sulla natura dei sodalizi, sulla loro operatività, continuità nel tempo, sui programmi operativi e sulla compagine partecipante prima di riconoscere la continuazione.
- La sovrapposizione temporale o l'abitualità nello spaccio non sono di per sé idonee a dimostrare un disegno criminoso unitario: è necessario indicare elementi concreti che colleghino le condotte alle medesime scelte deliberative.
- Le deduzioni difensive in sede di impugnazione devono essere specifiche e confrontarsi con la motivazione impugnata; l'assenza di autosufficienza argomentativa può portare all'inammissibilità del motivo.
- In casi di rigetto del ricorso il giudice può condannare il ricorrente alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; chi propone ricorso deve quindi valutare il rischio processuale quando le ragioni appaiono indimostrate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20202/2024 del 22/05/2024
- Sentenza penale · 22 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20203/2024 del 22/05/2024
- Sentenza penale · 22 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20205/2024 del 22/05/2024
- Sentenza penale · 22 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20206/2024 del 22/05/2024
- Sentenza penale · 22 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20208/2024 del 22/05/2024
- Sentenza penale · 22 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20210/2024 del 22/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →