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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17622/2022 del 31/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il privato aveva impugnato davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche il diniego regionale di concessione di derivazione d'acqua dal Rio Gost, in Comune di Resia, e gli atti istruttori e tecnici presupposti, compreso il parere negativo dell'ARPA FVG. Sosteneva che il diniego fosse illegittimo per violazione della normativa regionale e nazionale sul procedimento amministrativo e sulla tutela delle acque, nonché per eccesso di potere, difetto di istruttoria, contraddittorietà e difetto di motivazione. In particolare contestava che l'ARPA avesse ritenuto indispensabile un'analisi modellistica e avesse poi confermato il parere negativo senza valorizzare i dati idrologici sopravvenuti e le controdeduzioni tecniche della parte privata. Nel ricorso per cassazione articolava tre motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla censura di violazione di legge e di difetto di motivazione del parere ARPA, anche per la supposta contraddittorietà tra un parere inizialmente "rivedibile" e la successiva conferma; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la rilevanza dei dati idrologici e delle controdeduzioni tecniche rispetto alla necessità dell'analisi modellistica; 3) violazione di legge per avere il TSAP ritenuto conforme l'azione amministrativa ai parametri normativi, nonostante l'asserita istruttoria incompleta e il parere negativo reputato apodittico e contraddittorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché il TSAP non aveva omesso di pronunciare: aveva invece ritenuto assorbite le ulteriori censure alla luce della ragione decisiva del diniego, cioè il rifiuto della parte privata di predisporre l'analisi modellistica richiesta dall'amministrazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché le doglianze miravano in realtà a una rivalutazione di questioni e argomentazioni, non a un vero omesso esame di fatti storici decisivi ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Il terzo motivo è stato disatteso perché non confrontato con la ratio decidendi: la mancata redazione dell'analisi modellistica, ritenuta indispensabile e non irragionevole rispetto allo scopo di tutela ambientale e idrica, era da sola sufficiente a giustificare il diniego della concessione. La Corte ha quindi confermato la legittimità della decisione di merito e ha condannato il ricorrente alle spese di legittimità, dando altresì atto del presupposto per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 45, comma 3, l.r. Friuli Venezia Giulia n. 11 del 2015

    la verifica di compatibilità della derivazione con l'ambiente e con la risorsa idrica richiede gli accertamenti tecnici prescritti; l'omissione dell'analisi richiesta al privato può giustificare il diniego

  • art. 4, l.r. Friuli Venezia Giulia n. 7 del 2000

    richiamato dal ricorrente come parametro procedimentale e motivazionale del provvedimento

  • art. 3, l. n. 241 del 1990

    richiamato come parametro della motivazione amministrativa

  • art. 1, l. n. 241 del 1990

    richiamato insieme ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa

  • art. 21-octies, comma 2, l. n. 241 del 1990

    la violazione procedimentale non comporta annullabilità se, per il contenuto vincolato dell'atto, è palese che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per lamentare omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché il giudice di merito aveva implicitamente assorbito le ulteriori censure

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per la dedotta nullità della sentenza per omessa pronuncia

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di questioni o argomentazioni

  • art. 201 r.d. n. 1775 del 1933

    norma richiamata dal ricorrente in relazione ai motivi di legittimità nel giudizio sulle acque pubbliche

  • art. 12-bis r.d. n. 1775 del 1933

    richiamato per il dovere dell'autorità di adottare provvedimenti idonei a prevenire rischi ambientali in sede di rilascio della concessione

  • art. 96, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006

    richiamato come norma che sostituisce l'art. 12-bis e impone la tutela preventiva dell'ambiente

  • art. 3-ter, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006

    richiamato quale espressione del principio di precauzione di derivazione comunitaria

  • Direttiva 2000/60/CE

    richiamata come fonte dei principi di tutela qualitativa e quantitativa delle acque

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il presupposto del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto

Massime di principio

  • In materia di impugnazione di provvedimenti amministrativi fondati su più rationes autonome, la legittimità di una sola di esse è sufficiente a sorreggere l'atto; le censure dirette contro le altre ragioni diventano irrilevanti per difetto di interesse.
  • L'omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito abbia assorbito le ulteriori questioni in una statuizione decisiva; in tal caso la doglianza corretta riguarda l'errore nell'assorbimento, non la violazione dell'art. 112 c.p.c.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda soltanto l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti, non la mancata valutazione di argomenti, tesi difensive o questioni giuridiche.
  • Quando la normativa e il procedimento tecnico richiedono specifici approfondimenti istruttori a carico dell'istante, la loro mancata produzione può costituire da sola ragione sufficiente per negare il beneficio o il titolo richiesto, senza che sia necessario esaminare ulteriori profili contestati.
  • In sede di concessione di derivazione idrica, la tutela preventiva della risorsa e dell'ambiente prevale su esigenze di semplificazione procedimentale, sicché l'autorità può pretendere gli accertamenti tecnici ritenuti indispensabili per verificare la compatibilità ambientale dell'intervento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileBancario e finanziarioTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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