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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05876/2023 del 27/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di un avvocato volta a ottenere il compenso per l'attività professionale svolta in favore di due assistiti. Il Tribunale di Bologna ha rigettato la domanda, ritenendo che la causa non rientrasse nel rito speciale di cui all'art. 14 d.lgs. 150/2011 e dovesse essere trattata con rito sommario. L'avvocato ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi, ma prima della decisione ha rinunciato al ricorso. I controricorrenti hanno depositato memoria senza aderire alla rinuncia. La Corte ha quindi esaminato gli effetti processuali della rinuncia e, incidentalmente, ha rilevato che il ricorso sarebbe stato inammissibile perché, escluso il rito speciale, la decisione di merito era appellabile e non direttamente ricorribile per cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, ritenendo che, non essendovi stata adesione dei controricorrenti alla rinuncia, non operasse l'esonero dalle spese e che ricorressero i presupposti per porle a carico del rinunciante. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la rinuncia al ricorso per cassazione produce estinzione del processo senza necessità di accettazione della controparte, mentre la regolazione delle spese segue la regola generale della soccombenza/causalità, salvo specifiche ragioni per derogare. Ha anche osservato che il ricorso era comunque inammissibile perché avverso il provvedimento del Tribunale era esperibile l'appello ordinario, non il ricorso diretto per cassazione.

Norme richiamate

  • art. 306 c.p.c.

    diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c.

    richiamato per evidenziare che, nel giudizio di cassazione, la rinuncia produce effetti senza necessità di accettazione della controparte, a differenza dell'estinzione per rinuncia nel processo ordinario disciplinata da tale norma.

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale recettizio e non richiede accettazione delle controparti per produrre l'estinzione del processo.

  • art. 391 c.p.c.

    gli adempimenti previsti dall'art.390 c.p.c. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti- sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c.

    l'eventuale adesione della controparte rileva soprattutto ai fini delle spese; in mancanza, il rinunciante può essere condannato al loro rimborso.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    non opera l'art. 391, comma 4, cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006

    in assenza di adesione alla rinuncia, non si determina automaticamente l'esonero dalle spese; il giudice mantiene il potere di condannare il rinunciante salvo circostanze specifiche che giustifichino deroga.

  • art. 14 d.lgs. 150/2011

    la causa in oggetto fosse sottratta al rito speciale ex art. 14 d.lgs. 150/2011

    poiché il tribunale ha escluso l'applicazione del rito speciale, il provvedimento di merito era appellabile e non direttamente ricorribile per cassazione.

  • d.lgs. n. 40 del 2006

    come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006

    richiamato in relazione alla disciplina delle spese in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso è un atto unilaterale recettizio che estingue il processo senza necessità di accettazione da parte dei controricorrenti.
  • Gli adempimenti di notifica o comunicazione della rinuncia alle controparti sono funzionali a consentire l'adesione e possono incidere sulla regolazione delle spese, ma non condizionano l'efficacia estintiva della rinuncia.
  • In mancanza di adesione alla rinuncia, il ricorrente può essere condannato alle spese del giudizio di legittimità secondo il principio di causalità, salvo specifiche ragioni per derogare alla regola generale.
  • Ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione rileva la disciplina processuale concretamente applicabile alla controversia; se il giudice di merito esclude il rito speciale, la decisione resta impugnabile con l'appello ordinario e non con ricorso diretto per cassazione.
  • La forma del provvedimento non è decisiva in sé per il regime delle impugnazioni quando non sia espressione di una consapevole scelta del giudice di adottare il modello processuale speciale previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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