Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33060/2024 del 23/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del 14/02/2024 del Tribunale di Torre Annunziata che aveva dichiarato non doversi procedere per assenza di querela nei confronti di Francesco Serpe in relazione al reato di furto di energia elettrica aggravato dall'essere commesso su cose destinate a pubblico servizio. Il Procuratore ha dedotto inosservanza o errata applicazione di legge sostenendo che, data l'aggravante contestata, il reato è procedibile d'ufficio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che l'aggravante relativa alla destinazione della cosa a pubblico servizio è configurabile anche quando la sottrazione avviene tramite alterazione o manomissione del contatore o tramite allacciamento abusivo, e che la destinazione finale dell'energia a pubblico servizio permane indipendentemente dall'effettivo nocumento alla fornitura di altri utenti. Sulla base di tali principi la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato il procedimento per nuovo giudizio al giudice competente per l'appello (richiamando l'art. 569 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen. (ultimo comma)

    La norma è stata richiamata per sostenere che, anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022, il delitto di furto di energia elettrica, se aggravato da circostanza che lo rende attinente a cose destinate a pubblico servizio, è procedibile d'ufficio.

  • art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.

    L'aggravante concerne le fattispecie in cui il bene è "destinato a pubblico servizio" o a pubblica utilità; la Corte interpreta la fattispecie in senso oggettivo: rileva la destinazione e la funzione di utilità generale del bene, non la proprietà né l'effettivo danno arrecato dall'azione.

  • art. 569 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per disporre il rinvio del procedimento, in presenza di ricorso immediato, al giudice competente per l'appello ai sensi del comma 4.

  • D.Lgs. 150/2022

    Citato come riferimento normativo recente; la Corte osserva che, anche dopo tale decreto, la qualificazione del delitto come procedibile d'ufficio quando sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, permane.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023 (Marcì)

    Precedente che riconosce l'applicabilità dell'aggravante nel caso di sottrazione di energia mediante allacciamento abusivo alla rete esterna, anche se non è provato un nocumento effettivo alla fornitura di altri utenti.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 4, n. 1850 del 07/01/2016 (Cagnassone)

    Precedente che conferma la configurabilità dell'aggravante indipendentemente dall'effettivo pregiudizio ad altri utenti.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 5, n. 27996 del 18/05/2023 (Tomasello) e Sez. 5, n. 29329 del 23/03/2023 (Mellina)

    Decisioni che precisano che l'aggravante può applicarsi anche alla sottrazione tramite allacciamento abusivo ai terminali posti in proprietà privata, perché rileva la destinazione finale dell'energia al pubblico servizio.

Massime di principio

  • La qualificazione del furto di energia elettrica come aggravato in relazione a cose destinate a pubblico servizio dipende dalla destinazione e funzione di utilità generale del bene e non dalla sua appartenenza pubblica o privata.
  • In caso di sottrazione di energia mediante manomissione del contatore o allacciamento abusivo, l'aggravante prevista dall'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen. è applicabile anche se non risulta un danno concreto alla fornitura di altri utenti.
  • Quando l'imputazione originaria include l'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio, il procedimento può proseguire senza la querela e il giudice non può escludere la procedibilità per la sola modalità tecnica della sottrazione (es. interferenze nel sistema di registrazione dei consumi).
  • Nei casi analoghi è essenziale verificare che l'atto di accusa contenga espressamente la circostanza aggravante; se così è, la procura può promuovere il procedimento anche in assenza di querela.
  • Le decisioni di merito che ritengano insussistente l'aggravante per motivi attinenti all'assenza di nocumento o alla diversa modalità tecnica della sottrazione sono esposte al gravame in Cassazione, che interpreta l'aggravante in senso oggettivo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.