Cassazione Penale, Sentenza n. 30417/2025 del 08/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente assumeva di essere depositaria, presso Esposito Group S.p.A., di metalli preziosi (oro) accantonati in "conto tesoro" e, in quanto terza di buona fede, chiedeva la restituzione dell'oro o, in alternativa, del suo controvalore in denaro dopo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei beni della società. Impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di restituzione, contestandone la violazione di legge e il vizio di motivazione; sosteneva altresì che il patrimonio immobiliare della società fosse sufficiente a garantire il credito dello Stato e che l'interesse alla restituzione del controvalore fosse concreto e attuale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'appello cautelare e il ricorso riproponessero questioni già decise dall'ordinanza del G.I.P. del 24/11/2023 senza fatti nuovi e senza la specificità richiesta per l'appello cautelare. È stato accertato che l'oro era stato alienato dall'amministratore giudiziario con autorizzazione del G.I.P., producendo la somma di euro 3.399.201,35 destinata al FUG, rendendo impossibile la restituzione in forma specifica. La Corte ha precisato che le domande inerenti alla legittimazione, al titolo di detenzione, alla buona fede del terzo e alla capienza del patrimonio devono essere rivolte all'amministratore giudiziario e, se necessario, al giudice dell'attuazione della misura secondo l'art. 104-bis disp. att. c.p.p. e il d.lgs. n.159/2011 (art. 52 e ss.). Per l'inammissibilità del ricorso la ricorrente è stata condannata a sostenere le spese processuali e a versare una somma determinata ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; non è stata però ravvisata colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità (richiamata la sentenza Corte cost. n.186/2000).
Norme richiamate
art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.
L'art. 104-bis rinvia alla disciplina del d.lgs. n.159/2011 per la tutela dei terzi e le procedure di liquidazione: le istanze di restituzione del controvalore devono essere avanzate all'amministratore giudiziario e, in caso di contenzioso, al giudice dell'attuazione della misura seguendo la procedura prevista dal d.lgs. n.159/2011.
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia), Titolo IV del Libro I
Disciplina la tutela dei terzi e le modalità di liquidazione dei beni sottoposti a misura reale; individua il giudice e la procedura competente (art. 52 e ss.) per le domande di restituzione o soddisfazione del controvalore.
art. 52 e ss. d.lgs. n.159/2011
Indicano la procedura contenziosa davanti al giudice dell'attuazione della misura per la valutazione delle pretese dei terzi, inclusa la verifica della buona fede e della capienza patrimoniale per la restituzione del controvalore.
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce l'onere delle spese per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; qui applicato per condannare la ricorrente al pagamento delle spese e a un contributo determinato.
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n.186
Richiamata per motivare la quantificazione del contributo a carico della ricorrente, con la precisazione che il ricorso non era presentato con colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principi sulla specificità dell'appello cautelare)
La Corte ha richiamato precedenti che richiedono che l'appello cautelare individui specificamente i punti censurati e i motivi di fatto e di diritto; la mancata specificità o la riproposizione di argomentazioni già decise rende l'appello inammissibile.
Massime di principio
- Quando beni sottoposti a sequestro reale sono stati alienati e convertiti in denaro, la restituzione in forma specifica è impossibile: il terzo deve chiedere il controvalore e seguire la procedura prevista dall'art. 104-bis disp. att. c.p.p. e dal d.lgs. n.159/2011 (giudice dell'attuazione, art. 52 e ss.).
- Le istanze di restituzione avanzate al giudice penale devono prospettare fatti nuovi non già esaminati in precedenti provvedimenti; la riproposizione di questioni già decise senza nuovi elementi può comportare l'inammissibilità dell'impugnazione.
- L'appello cautelare richiede specificità: deve indicare chiaramente i punti della decisione criticati e i motivi di fatto e di diritto; la genericità o la mancata individuazione dei profili di censura ne rende l'appello inefficace.
- Il terzo che invoca la qualità di mero depositario/terzo di buona fede ha l'onere di dimostrare titolo, buona fede e l'impossibilità di soddisfare la pretesa sulla base del patrimonio della società; tali questioni devono essere discusse attraverso la procedura prevista per la tutela dei terzi.
- La presentazione di ricorsi inammissibili può comportare condanna alle spese e l'obbligo di versare un contributo (art. 616 c.p.p.), ma la mancanza di colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità può mitigare ulteriori sanzioni.
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